A nostro avviso l'art. 2929-bis c.c. si applica anche agli atti di trasferimento compiuti prima del 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore dell'art. 2929-bis).
Ciò in quanto si tratta di norma processuale, atteso che essa consente l'azione esecutiva anche su beni che non appartengono al debitore esecutato, alla stessa stregua di quanto accade con l'art. 602 c.p.c. in tema di pignoramento contro il terzo proprietario (Così, ad esempio, T. Ferrara, 10-11-2015), né si può dire che l'inefficacia retroattiva della norma si giustificherebbe in ragione della tutela dell'affidamento che avevano già acquistato a titolo gratuito.
Al contrario, l'applicazione "retroattiva" della norma in parola si giustifica del fatto che "l'affidamento" su cui il debitore (ed il terzo) potevano precedentemente contare era rappresentato non già dalla esistenza di un sistema di protezione delle loro posizioni sul piano sostanziale, ma semplicemente sulle maggiori difficoltà che il creditore incontrava per intraprendere un'azione esecutiva, dovendo prima passare attraverso le maglie dell'azione revocatoria.
Peraltro, se il giudice dell'esecuzione ha posto in vendita il bene, ciò significa che ha comunque ritenuto inopponibile (magari ex art. 2929 bis c.c.) l'atto costitutivo del trust.
Quanto alla cancellazione, riteniamo che essa non possa compiersi, poiché (oltre a non essere prevista dall'art. 586 c.p.c.) non si tratta di cancellare una formalità pregiudizievole, quanto piuttosto di considerare tam quam non esset un atto dispositivo inopponibile alla procedura, e dunque anche all'aggiudicatario.
Dall’altro, poiché il vincolo creato dal trust si risolve in una sorta impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.
Ciononostante è chiaro, (e dunque la domanda è pertinente) che la presenza del vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, sicchè alcuni tribunali potrebbero comunque decidere di ordinarne la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 78, n. 5121; 10 settembre 2003, n. 13212).