trattativa privata in asta senza incanto (fallimentare)

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2019
fabdo pubblicato 11 ottobre 2019

Buongiorno,

vorrei sapere se nell'ambito di un'asta senza incanto derivante da procedura fallimentare è possibile effettuare trattativa privata. Ci sono state già due aste andate deserte. Io sarei interessata ad un lotto in particolare essendo diretta e unica confinante del terreno oggetto di vendita. Sullo stesso terreno ho diritto di passaggio pedonale e carrabile. In virtù di questa situazione non vanto alcun diritto di "prelazione" e quindi eventualmente chiedere l'estrapolazione del lotto e andare a trattativa privata?
Mi è stato detto dal curatore che questo non è possibile. A me risulta che la questione su una possibile trattativa privata è a discrezione del giudice delegato. Quindi le mie domande sono:
1) è prevista la possibilità di andare a trattativa privata?
2) in quanto unico confinante con diritto di passaggio pedonale e carrabile su uno dei lotti in vendita, ho dei diritti da vantare? 
Grazie.

 

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inexecutivis pubblicato 13 ottobre 2019

Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.

Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall..

In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive” (comma primo).

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (comma secondo).

È inoltre previsto (comma quarto) che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore non consente di procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.

Infatti, l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).

Ciò detto, e venendo alla questione prospettata nella domanda, se l'offerta è stata formulata per un importo rispetto al quale si è già svolto un tentativo di vendita senza che siano pervenute offerte di acquisto ed il programma di liquidazione non prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile, essa potrebbe essere accolta, previo parere del comitato dei creditori.

Si tratta tuttavia di una scelta rispetto alla quale il giudice delegato gode (a nostro avviso giustamente) di un certo margine di discrezionalità, per cui anche in presenza dell'assenso del comitato dei creditori potrebbe disporre che il bene venga nuovamente posto in vendita al medesimo prezzo indicato nell'ultimo esperimento andato deserto, ove ritenga che una nuova sollecitazione del mercato possa consentire di vendere ad un prezzo maggiore.

quanto all'esistenza di eventuali titol idi prelazione, rileviamo che nel caso prospettato dalla domanda non ne sono previsti.

fabdo pubblicato 14 ottobre 2019

Grazie per i chiarimenti. Un'ultima domanda: per un'asta giudiziaria di questo tipo (fallimentare) sono previsti dei termini di scadenza? In altre parole è previsto dal legislatore un termine entro il quale il tutto deve svolgersi?
Nel mio caso, la prima asta è si è svolta nel gennaio 2018, la seconda nel giugno 2018 e da allora nulla. Non credo si possa aspettare all'infinito perchè la procedura prosegua o termini.

Grazie.

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2019

Per rispondere occorre avere riguardo all’art. 104 ter l.fall., il quale al comma 2 let. f) prevede che il programma di liquidazione debba indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo, che comunque, ai sensi del comma terzo della medesima disposizione, non può essere superiore ai due anni decorrenti dalla data di dichiarazione di fallimento, termine che può essere maggiore se il curatore nel programma di liquidazione ne specifichi le ragioni.

Le regole di governo dei tempi della liquidazione dell’attivo fallimentare saranno ancora più stringenti all’esito della entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 213, comma 6 prescrive che nel programma di liquidazione sia indicato il termine entro il quale deve avere inizio l’attività di liquidazione ed il tempo di suo presumibile completamento, con l’ulteriore avvertenza che entro 12 mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, ne autorizzi il differimento.

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