TRASCRIZIONI E VINCOLI PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DELL’ACQUIRENTE

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  • Ultimo messaggio 12 febbraio 2022
morgan802@virgilio.it pubblicato 08 febbraio 2022

buon giorno,

leggendo l'avviso di vendita trovo scritto quanto segue:

"TRASCRIZIONI E VINCOLI PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DELL’ACQUIRENTE:

Alla data di redazione della perizia e dell’integrazione a cura del C.T.U. risultano trascritti sul compendio posto in vendita le seguenti formalità, non cancellabili dal Giudice delle Esecuzioni:

- Trascrizione di Domanda Giudiziale, numero di registro particolare 514 e numero di registro generale 3144 del 23 marzo 2010;

- Trascrizione per Inefficacia Totale, numero di registro particolare 687 e numero di registro generale 2962 del 31 marzo 2016;

- Domanda Giudiziale – Revoca Atti Soggetti a Trascrizione, trascritta a Prato in data 8 marzo 2006, numero registro particolare 1851, numero registro generale 3652;

- Domanda Giudiziale – Accertamento Simulazione Atti, trascritta a Prato in data 8 marzo 2006, numero registro particolare 1852, numero registro generale 3653;

- Domanda Giudiziale – Accertamento Simulazione Atti, trascritta a Prato in data 16 febbraio 2010, numero registro particolare 1054, numero registro generale 1678.

 

La mia domanda è: se dovessi aggiudicarmi l'immobile cosa comporterebbe per me ? pregiudicherebbe in qualche modo i miei diritti sull'immobile?

Grazie,

Maselli Morgan

Allega file

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2022

Da quanto ci pare di comprendere è stata trascritta una domanda ex art. art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma prevede che la sentenza che dovesse accoglie la domanda non pregiudicherà i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale.

Altra domanda trascritta è quella di cui all’art. 2652 n. 4, il quale prevede la le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La norma dispone che la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Dunque, per verificare se quelle domande sono opponibili occorre intanto accertare se siano state trascritte o meno prima del pignoramento o dell’ipoteca concessa sull’immobile, poiché se trascritte dopo non vi saranno problemi, a meno che il pignoramento non sia stato trascritto in mala fede.

S la domanda è stata trascritta prima occorre verificare se colui che l’ha trascritta sia lo stesso creditore ipotecario o pignorante. Anche in questo caso non vi saranno problemi.

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