inexecutivis
pubblicato
19 novembre 2021
La cosa ci sembra oggettivamente strana. Bisognerebbe analizzare gli atti e verificare in forza di quale valutazione il consertatore ha inteso trascrivere la domanda giudiziale con riserva.
Le ragioni della trascrizione con riserva ci sfuggono. L’art. 7, l. 27 febbraio 1985, n. 52 ha introdotto nel codice civile un nuovo art. 2674-bis, dedicato alla trascrizione (ed iscrizione) con riserva, e ciò allo scopo, secondo la relazione ministeriale 217, di evitare «che il conservatore adotti delle decisioni, con effetti non mutabili sull’ordine di precedenza assegnato alle formalità, non adeguatamente ponderate su delle questioni giuridiche di particolare delicatezza con pregiudizio delle parti»; in altri termini, l’innovazione viene giustificata con «la necessità di introdurre un sistema idoneo a consentire la conservazione del numero d’ordine nel caso di fattispecie, sia pure limitate di numero, di effettiva dubbia comprensione tra gli atti trascrivibili od iscrivibili» 218. L’esecuzione della formalità con riserva, in sostanza, assicura la conservazione del numero d’ordine, impedendo così effetti negativi irreparabili nel caso in cui tale diritto venga poi dichiarato sussistente, ed al tempo stesso segnala l’esistenza di una contestazione in corso, e quindi il carattere precario e caducabile della formalità stessa sino all’esito del procedimento speciale di cui all’art. 113 ter disp. att., anch’esso introdotto con la riforma del 1985.
Ciò premesso, la unica domanda giudiziale della cui trascrivibilità si discute in dottrina e nella giurisprudenza di merito è quella avente ad oggetto l’accertamento giudiziale dell’acquisto per usucapione.