Trascrizione Domanda giudiziale di annullamento

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  • Ultimo messaggio 19 novembre 2021
Harald pubblicato 17 novembre 2021

Salve,

Il mio quesito è:

è opinione condivisa dalla giurisprudenza che Il conservatore dei PP. RR. II. proceda alla trascrizione con riserva della domanda giudiziale di annullamento (art. 2652 comma 6 c.c.) del decreto di trasferimento, avanzata con il giudizio di opposizione agli atti esecutivi con il D.D.T. dal debitore espropriato?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 19 novembre 2021

Forse non abbiamo compreso, Cosa è stato trascritto con riserva? Il decreto di trasferimento o la domanda giudiziale?

Harald pubblicato 19 novembre 2021

È stata trascritta con riserva, dal conservatore, la domanda giudiziale di annullamento del decreto di trasferimento, avanzata dal debitore espropriato con l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli esecutivi (ex art. 617 CPC) avverso lo stesso decreto

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2021

La cosa ci sembra oggettivamente strana. Bisognerebbe analizzare gli atti e verificare in forza di quale valutazione il consertatore ha inteso trascrivere la domanda giudiziale con riserva.

Le ragioni della trascrizione con riserva ci sfuggono. L’art. 7, l. 27 febbraio 1985, n. 52 ha introdotto nel codice civile un nuovo art. 2674-bis, dedicato alla trascrizione (ed iscrizione)  con riserva, e ciò allo scopo, secondo la relazione ministeriale 217, di evitare «che il conservatore adotti delle decisioni, con effetti non mutabili sull’ordine di precedenza assegnato alle formalità, non adeguatamente ponderate su delle questioni giuridiche di particolare delicatezza con pregiudizio delle parti»; in altri termini, linnovazione viene giustificata con «la necessità di introdurre un sistema idoneo a consentire la conservazione del numero dordine nel caso di fattispecie, sia pure limitate di numero, di effettiva dubbia comprensione tra gli atti trascrivibili od iscrivibili» 218. L’esecuzione della formalità con riserva, in sostanza, assicura la conservazione del numero d’ordine, impedendo così effetti negativi irreparabili nel caso in cui tale diritto venga poi dichiarato sussistente, ed al tempo stesso segnala l’esistenza di una contestazione in corso, e quindi il carattere precario e caducabile della formalità stessa sino all’esito del procedimento speciale di cui all’art. 113 ter disp. att., anch’esso introdotto con la riforma del 1985.

Ciò premesso, la unica domanda giudiziale della cui trascrivibilità si discute in dottrina e nella giurisprudenza di merito è quella avente ad oggetto l’accertamento giudiziale dell’acquisto per usucapione.

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