inexecutivis
pubblicato
24 ottobre 2021
A nostro avviso il rifiuto del conservatore di procedere alla trascrizione è illegittimo, in quanto lo stesso ci sembra opposto al di fuori dei casi, tassativamente previsti dall’art. 2674, in cui il conservatore può rifiutare la trascrizione di un atto nei pubblici registri immobiliari.
Se il conservatore dovesse insistere il suggerimento che ci sentiamo di offrire è chiedere preliminarmente una trascrizione con riserva ai sensi dell'art. 2674 bis c.p.c. e poi esperire il procedimento di reclamo previsto dall'art. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c.