Trascrizione accettazione espressa eredità debitore

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2020
james3 pubblicato 27 dicembre 2019

Salve,

sono in possesso di un atto pubblico nel quale il mio debitore ha palesemente assunto la qualità di erede pertanto ai sensi dell'art. 475 c.c. egli è di fatto divenuto erede del suo defunto genitore, ho sapuo inoltre che é stata fatta richiesta di successione 

Domanda:

come devo procedere per trascrivere il succitato atto pubblico presso la conservatoria dei registri immobiliari al fine di poter poi procedere con un pignoramento o un'ipoteca giudiziale sull'immobile ereditato ?

art. 475 c.c. (accettazione espressa)

L’accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2° comma).Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (Cod. Civ. 1326 5° comma).

 

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inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che con specifico riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis la Corte di cassazione (n. 11638 del 26.5.2014) ha osservato, che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

In questa sentenza si specifica chela trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)”, osservandosi che “se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni”.

Sulla scorta di questo assetto giurisprudenziale a nostro avviso non è necessario che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità preceda quella del pignoramento, ben potendo le due formalità procedere parallelamente.

Aggiungiamo per completezza che ai fini della vendita del bene sarà necessario produrre,, oltre alla documentazione ipocatastale di cui all’art. 567 c.p.c., an che il primo titolo di provenienza ultraventennale.

Si tratta di una precisazione recentemente compiuta dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 11/06/2019 n. 15597), la quale ha osservato che “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo”.

È chiaro che non sempre questo atto è disponibile presso l’agenzia del territorio, sicché in questi casi sarà sufficiente, per il creditorie procedente, produrre in giudizio la relativa attestazione da parte del citato ufficio.

james3 pubblicato 03 gennaio 2020

Salve, grazie per la cortese e precisa risposta, 

I giudizi che avete citato parlano di pignorament, di

espropriazione immobiliare e di trascrizione  dell'accettazione che comunque deve intervenire prima della vendita a tutela del compratore aggiudicatario dell'asta giudiziaria 

Nel caso volessi solo iscrivere ipoteca giudiziale per garantirmi il credito vale lo stesso ragionamento o è opportuno trascrivere prima l'accettazione come da atto pubblico di cui ho parlato ?

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

E' necessaria la preliminare trascrizione dell'accettazione dell'eredità, poichè si impone che l'ipoteca sia iscritta su un bene che appartiene al debitore e che tale risulti dai pubblici registri.

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