Titolo opponibile

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  • Ultimo messaggio 22 settembre 2019
Mina75 pubblicato 15 settembre 2019

Salve, accertata oramai la vostra estrema cordialità e professionalità chiedo chiarimenti circa i seguenti quesiti: Un contratto di affitto stipulato ad ottobre 2010 per la locazione di un immobile artigianale, della durata di anni 15 registrato regolarmente all'agenzia delle entrate territoriale, può considerarsi opponibile al soggetto che ha acquistato l'immobile all'asta fino alla sua naturale scadenza? Preciso che il contratto ha data certa anteriore al pignoramento, non é stato trascritto nei registri immobiliari e l'esistenza del contratto stesso con indicazione della relativa scadenza al 2025 é riportato nella perizia del CTU. Il fatto che l'acquirente quindi sia stato sicuramente informato dell'esistenza di tale contratto prima di fare offerta, potrebbe costituire motivo valido affinché lo stesso si debba considerare opponibile alla procedura anche per i restanti 6 anni? Ultima domanda: Una volta trascorsi nove anni dalla stipula (esmpio stipula 5 ottobre 2010), dal 6 ottobre 2019, l'aggiudicatario dell'immobile acquistato all'asta, perde la possibilità di avvalersi dell'opponibilita del contratto nel limite del novennio come prevede l'art. 2923 del codice civile per i contratti non trascritti? Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrete fornirmi.

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inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Com’è noto, la disciplina dei rapporti tra aggiudicatario e conduttore dell’immobile pignorato si ricava dalla lettura dell’art. 2923 c.c., distingue quattro ipotesi:

1.    Locazioni di durata fino a nove anni: sono opponibili alla procedura se hanno data certa anteriore al pignoramento, laddove la data certa si ricava prevalentemente dalla registrazione del contratto, ai sensi dell’articolo 2704 c.c.;

2.    Locazioni di durata superiore nove anni: sono opponibili alla procedura se trascritte nei registri immobiliari prima del pignoramento.

3.    Locazioni prive di data certa: sono opponibili alla procedura se la detenzione è anteriore al pignoramento (La prova della detenzione può essere fornita con qualsiasi mezzo, e anche per presunzioni. A questo fine possono rilevare il certificato di residenza storico, l'intestazione delle utenze ed i bollettini di pagamento delle medesime, le quietanze di pagamento dei canoni, ecc…) ed in questo caso l’acquirente è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (non è il caso di approfondire in questa sede come si intersechi la previsione appena citata con l’art. 1 della legge 431/1998, che ha imposto il requisito della forma scritta a pena di nullità per i contratti di locazione ad uso abitativo, con la conseguenza che questi contratti, se privi di forma scritta non saranno opponibili alla procedura anche se la detenzione è anteriore al pignoramento,a meno che il conduttore potrebbe non invochi anche nei confronti dell’aggiudicatario l’art. 13, co. 5 della citata legge, la quale riconosce all’inquilino il diritto di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi allorquando il locatore abbia preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto).

4.    Locazioni il cui prezzo sia inferiore di un terzo a quello giusto o a quello risultante dalle precedenti locazioni: esse sono inopponibili alla procedura.

Focalizzando l’attenzione sui contratti di locazione di durata ultranovennale, osserviamo che ove la locazione ultranovennale non sia stata trascritta, essa sarà opponibile nei limiti del novennio, sempre che abbia comunque data certa. Invero, una interpretazione complessiva del testo normativo porta a ritenere che la trascrizione è requisito di opponibilità solo per il periodo che eccede i nove anni, perché per un periodo precedente è sufficiente la data certa. Se non si aderisse a questa ricostruzione dovrebbe affermarsi che le locazioni ultranovennali munite di data certa ma non trascritte non sarebbero per nulla opponibili.

Questo è anche l’orientamento della giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5792; Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2008, n. 3016).

Precisiamo infine che la disciplina appena descritta non muta in ragione del fatto che la locazione sia menzionata nella perizia. Il fatto che l’aggiudicatario sia a conoscenza del contratto, non equivale ad accettazione dello stesso (la giurisprudenza richiamata offre, ove ve ne fosse bisogno, spunti in proposito).

Mina75 pubblicato 19 settembre 2019

Grazie mille della vostra risposta. Non mi avete però chiarito cosa succede una volta decorso il termine di scadenza del novennio se entro tale termine non venga emesso l'ordine di liberazione dell'immobile. Il contratto può ritenersi automaticamente "proseguibile per i restanti sei anni" ?

inexecutivis pubblicato 22 settembre 2019

Decorso il termine del novennio il contratto diviene inopponibile, e dunque può essere adottato l'ordine di liberazione.

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