Terzo pignorato - Limite trattenute sequenza di piu’ provvedimenti/ contratti.

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  • Ultimo messaggio 11 giugno 2018
marcotermo pubblicato 07 giugno 2018

Buongiorno, ho avuto modo di conoscervi a seguito di un corso ITA che aveva come docente il DR. Cosimo D’Arrigo, e avrei un caso pratico da sottoporvi: si tratta di un dipendente che presenta la seguente successione di provvedimenti/contratti 1) Finanziaria privata: Cessione volontaria 1/5 stipendiale dal 06/2015 2) Tribunale di Taranto: Pignoramento 1/5 ( ditta idraulica privata) notificato in data 04/04/2018 assegnato in data 31/05/2018 3) Tribunale di Taranto Atto di accoglimento “versamento diretto datore di lavoro contributo mantenimento 3 figli e coniuge” 700.00€ notificato il 24/05/2018 Oltre ai limiti vi chiedo inoltre se dovremo praticare la ritenuta del 20% al pignoramento della ditta idraulica e se dovremo comunicare cessione e pignoramento notificati in precedenza al Tribunale di Taranto che ha accolto la richiesta di versamento diretto degli alimenti Molte grazie e distinti saluti  

 

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inexecutivis pubblicato 09 giugno 2018

La disciplina della individuazione della quota di retribuzione pignorabile nel caso di cessioni del quinto intervenute precedentemente al pignoramento è stata oggetto di un lungo percorso evolutivo, sia normativo che giurisprudenziale, che ha condotto al definitivo superamento del differente regime cui in passato erano sottoposte le retribuzioni pubbliche e quelle private.

Attualmente, nell’ipotesi in cui il terzo pignorato abbia dichiarato che l’esecutato percepisce un certo stipendio mensile, sul quale grava una ritenuta anteriore al pignoramento, per intervenuta cessione in favore di una banca, le disposizioni applicabili al fine di stabilire la quota di stipendio assegnabile al creditore sono quelle previste dall’art. 545, comma quarto, c.p.c. e dagli artt. 3 e 68, comma secondo, d.P.R. n. 180/1950, come riscritto dalla corte costituzionale in plurimi arresti, pe cui detto pignoramento, se è successivo alla cessione, è possibile nella misura del quinto dello stipendio, ma esso non può superare la differenza pari alla metà dello stipendio e la quota ceduta.

Ciò detto, va precisato che il terzo pignorato non può decidere autonomamente quale importo deve versare al terzo, dovendosi attenere alla ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell’esecuzione.

Fatta questa premessa, osserviamo che il terzo pignorato non ha obblighi di comunicazione ulteriori a quelli indicati dall’art. 547 c.p.c. ai sensi del quale egli nel momento in cui riceve la notifica del pignoramento deve dichiarare, a mezzo raccomandata da inviare al creditore, sia qual è il suo debito nei confronti del soggetto esecutato, e sia i sequestri, i pignoramenti e le cessioni che gli sono stati precedentemente notificati o che ha accettato.

Altro non è tenuto a fare.

marcotermo pubblicato 11 giugno 2018

Molte grazie,

tutto chIaro in merito a cessione e pignoramento.

Rimangono dubbi sulla quota  relativa al  versamento diretto da parte del  datore di lavoro a titolo di  contributo mantenimento 3 figli e coniuge: dovremo operare la trattenuta nei limiti della meta' della retribuzione netta  o questa va eseguita per intero  perche' cosi' indicato nell' ordinanza?

Cordiali saluti

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 11 giugno 2018

Non siamo in grado di rispodere a questa seconda domanda, poichè andrebbe analizzato il provvedimento in relazione al ricorso che è stato depositato.

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