Terreno in comproprietà ipotecato

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  • Ultimo messaggio 19 dicembre 2021
arsaba43 pubblicato 15 dicembre 2021

Salve, sono compropriatario per 1/2 di un terreno agricolo sul quale è stata iscritta un'ipoteca senza che io ne sapessi niente. Prima che finisca tutto all'asta, vorrei sapere se esiste una soluzione, che non sia quella di trattare con l'altro comproprietario, per formulare un'offerta di acquisto sull'altra metà. A chi posso rivolgermi al tribunale oppure al creditore che ha iscritto ipoteca?

Resto in attesa di vostri suggerimenti

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inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Se la procedura esecutiva non è ancora iniziata, per acquistare il bene dovrà necessariamente farlo dal comproprietario. Solo con il pegniramento potrà rendersi acquirente prescindendo dal consenso di questi.

arsaba43 pubblicato 16 dicembre 2021

Nel caso di pignoramento il comproprietario 1 dovrà essere avvisato, a quel punto sarà possibile negoziare una trattativa direttamente con il creditore, indipendentemente dalla volontà del comproprietario 2.

Ovviamente tutto questo prima che finisca all'asta. Corretto?

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

Ai sensi dell’art. 599, comma secondo, c.p.c. il creditore che pignora la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare agli altri comproprietari un avviso che contiene l’indicazione: dei dati identificativi del creditore; dei dati identificativi del bene pignorato; della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione; l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).

Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.).

A questa udienza il Giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., e cioè: sentiti i comproprietari e tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Come si vede, i possibili snodi del pignoramento della quota sono:

la Separazione in natura, vale a dire l’assegnazione al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata (la cosa è normalmente fattibile quando il pignoramento riguarda i terreni);

il Giudizio di divisione incidentale (così detta divisione endoesecutiva): si tratta di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione che normalmente si sostanzia nella vendita dell’intero e nella distribuzione del ricavato tra i comproprietari, con assegnazione della quota parte spettante al comproprietario debitore alla procedura esecutiva, affinché sia distribuito tra i creditori.

Instaurato il contraddittorio, il comproprietario ha la possibilità di chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’attribuzione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima nella misura stimata dall’esperto nominato dal Giudice, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori.

Secondo alcuni, questa richiesta può essere formulata da subito davanti al giudice dell’esecuzione, mentre altri ritengono che occorrerà attendere l’introduzione del giudizio di divisione.

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