termini per sfratto dopo aver ricevuto il decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 08 gennaio 2023
michela pubblicato 11 maggio 2020

Buongiorno,

oggi dopo quasi 2 mesi dal saldo di un immobile comprato all'asta ho ricevuto il decreto firmato dal giudice,

Nel decreto però non specifica entro quanti giorni l'esecutato mi deve lasciare l'immobile ma solo di rilasciare quest'ultimo nella piena disponibilità dell'aggiudicataria,

quindi potrei pretendere lo sfratto anche tra 30gg?

 

Grazie Michela

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italiaeuropa pubblicato 13 maggio 2020

Salve Michela: il giudice emette contestualmente il decreto di trasferimento e l'ordine di sgombero (convenzionalmente 30 giorni) e quest'ultimo viene notificato all'esecutato. 

Ti consiglio (io non faccio parte dello staff, ma avendo già comprato all'asta, so qualcosa del procedimento), di notificare al più presto (meglio con ufficiale giudiziario) all'esecutato il decreto di trasferimento: ti puoi affidare ad un legale, ma puoi anche farlo tu, recandoti all'ufficio preposto del tribunale che ha emesso il provvedimento (il legale farebbe la stessa cosa..)

Non prendi subito possesso dell'immobile, perchè dopo la notifica, l'esecutato ha un termine di tempo per opporsi al provvedimento di trasferimento (ovviamente può solo guadagnare un po di tempo x il trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile, ammesso e non concesso che trovi qualcosa a cui attaccarsi, perchè supponendo come credo, che non ci siano stati gravi irregolarità o reati nella vendita all'asta, per lui diventa una mission impossible...), in ogni caso lui (nella maggior parte dei casi, perchè dipende anche dalla solerzia del custode giudiziario...) dovrà adempiere all'ordine di sgombero nel termine indicato dal giudice. Ad ogni modo, passato il periodo del potenziale ricorso, puoi andare al tribunale e farti rilasciare un certificato di mancata opposizione.. dopo di che il decreto di trasferimento diventa definitivo.. e tu, se hai problemi, puoi fare eseguire da te lo sfratto.   x lo staff: se ho sbagliato qualcosa, non l'ho fatto apposta ;)

Ciao. 

michela pubblicato 13 maggio 2020

Buongiorno,

intanto grazie, ho scoperto che il custode è amico dell'esecutato quindi non ho risposte e ne aiuto da parte sua, ora sono in attesa di capire se il tribunale della mia città sta chiedendo di prorogare gli sfratti fino al 31 Agosto o no (causa Covid), in caso tra un mese mi reco all'ufficio preposto del tribunale come mi consigli.

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2020

Purtroppo non è semplice fornire una risposta precisa sul da farsi poiché si tratta di argomento sul quale si sono succedute nel corso degli ultimi due anni plurime discipline.

Andiamo con ordine.

Se la procedura è iniziata prima del 13 febbraio 2019 (come immaginiamo) dovrebbe applicarsi il terzo e quarto comma dell’art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Per le procedure iniziate dopo, la disciplina è quella risultante dal nuovo art. 560 nel testo riscritto dall’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135, secondo il quale (sintetizziamo) il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo che violi gli obblighi di conservazione dell’immobile e di collaborazione con il custode posti a loro carico.

Sennonchè, nel 2020 l’art. 560 è cambiato ancora. l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Dunque, questa nuova disciplina si applica anche alle procedure pendenti, a meno che alla data del primo marzo non sia intervenuta già l’aggiudicazione.

Se ne ricava che:

se al primo marzo 2020 non è intervenuta l’aggiudicazione, la disciplina sarà quella dell’ultima versione dell’art. 560;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione e si tratta di procedura iniziata prima del 13 febbraio 2019, la disciplina applicabile è quella dell’art. 560 nel testo modificato nel 2016 con il d.l. n. 59;

se al primo marzo 2020 è già intervenuta l’aggiudicazione ma si tratta di procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 si applicherà l’arto 560 nella veste risultante dalla riscrittura compiuta con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135.

michela pubblicato 15 maggio 2020

Buongiorno,

intanto grazie, l'immobile me lo sono aggiudicato a Novembre 2019, il custode mi ha detto che gli sfratti sono stati prorogati fino al 31 Agosto, questo anche per l'esecuzione immobiliare vale? Se così fosse, il custode può avviare le pratiche per lo sfratto da poterlo liberare il 1° di settembre? Devo mandare io una raccomandata all'esecutato o lo deve fare il custode? sull'avviso non è specificato nulla...

Grazie mille

 

 

 

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2020

 

La precisazione fornita ci consente di dire che alla sua esecuzione si applica la disciplina dell'art. 560 nel testo vigente prima della riscrittura compiuta  con l’art. 4, d.l. n. 135 del 2018.

Sennonchè, non vi sono elementi per affermare o escludere con certezza che anche gli ordini di liberazione siano sospesi.

Infatti l’art. 103 comma sesto d.l. 18/2020 prescrive che “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino primo settembre 2020”.

Ora, Secondo una prima opzione ricostruttiva, poiché la norma parla di esecuzione, mentre l’ordine di liberazione viene attuato, l’art. 560 non interferirebbe con l’art. 560 c.p.c..

A questa tesi i contrappone l’affermazione per cui la ratio della norma non giustificherebbe una siffatta ricostruzione, e dunque dovrebbe ritenersi che il termine «esecuzione» sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.

Un ulteriore argomento a suffragio di questa impostazione è anche quello per cui se si individua per gli ordini di liberazione un diverso regime si porrebbero seri dubbi di legittimità costituzionale, atteso che sul piano degli effetti concretamente prodotti dall’attuazione dell’ordine di liberazione e dall’esecuzione dei provvedimenti di rilascio sono identici, salvo a volerli analizzare dal punto di vista degli interessi a tutela dei quali i due provvedimenti sono preposti, e che sono identificabili nel sollecito svolgimento della procedura e nella salvaguardia delle ragioni del ceto creditorio, da un lato, e nel diritto alla consegna del bene da parte dell’avente titolo, dall’altro.

Il suggerimento è quello di richiedere comunque formalmente al custode di procedere alla liberazione a cura e spese della procedura, chiedendo la consegna dell'immobile.

michela pubblicato 18 maggio 2020

Grazie,

ho scritto al custode di procedere con lo sfratto da qualche giorno, non mi risponde...continua a temporeggiare!

Vorrei entrare quanto prima nell'immobile perchè sto sostenendo doppie spese, pago un affitto dove abito attualmente e un mutuo per la casa, non so più come comportarmi...

 

Grazie mille

 

 

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2020

Le suggeriamo una diffida formale con lettera raccomandata o pec.

michela pubblicato 21 maggio 2020

Buongiorno,

una settimana fà quando ho scritto al custode l'ho fatto tramite pec, ma ad oggi ancora nessuna risposta!

Assurdo!!

 

 

carlo23 pubblicato 04 ottobre 2022

Buona serata, scusate, ho anch'io un problema del genere, per favore potreste rispondere, vi ringrazio .

Il decreto di trasferimento è stato emesso a fine Giugno,

il delegato ha fatto l'ingresso forzoso ma non riesce a fare uscire il debitore,

io non so se il custode ha notificato con raccomandata il rilascio dell'immobile e poi l'ingresso forzoso,

mi è sempre sembrato lento e con poco interesse, infatti l'esecutato è ancora dentro, cosa dovrei fare ?

Posso chiedere al delegato di mostrarmi la documentazione per verificare se ha rispettato le date ?

Se il delegato  non riuscirà a liberare l'immobile dovrò chiamare un altro avvocato ?

Se il delegato decidesse di non seguire più questa liberazione io cosa dovrò fare ?

Le spese chi li pagherebbe ?

Tutti i consigli sono bene ccettati, grazie

 

Carlo D

 

 

 

 

dariobella pubblicato 06 ottobre 2022

Buona giornata, scusate,per favore potreste darmi un consiglio ?

Vi ringrazio.

Sono passati oltre 60 giorni dal decreto di trasferimento,

Il delegato dovrebbe consegnarmi l'immobile ma l'esecutato continua a fare problemi,

il delegato vorrebbe fare un altro ingresso forzoso e consegnarmi l'immobile con tutti i mobili dell'esecutato,

non so se il delegato ha inviato una comunicazione di abbandono dei mobili dopo l'ingresso,

se accettassi, l'esecutato oggi e nel futuro potrebbe per legge crearmi dei problemi o pretendere qualcosa ?

Potrei accordare con il suo avvocato il pagamento di € 1000 per i mobili vecchi che si trovano dentro ?

La carta firmata ha valore legale ?

Vi ringrazio per l'aiuto.

Dario

ely_gracy87 pubblicato 08 gennaio 2023

Buongiorno, vista la sua risposta mi permetto di disturbarla per chiederle un paio di informazioni:

- Mi pare di aver compreso che il termine dell'opposizione al decreto è di 20 giorni, pertanto essendo passato tale termine sia dal decreto di trasferimento (7/10/22) che dalla notifica ( 02/11/2022) posso richiedere il certificato di mancata opposizione al tribunale. Corretto?
- Una volta ottenuto tale certificato, divenendo definitivo il decreto, quanto tempo ha il custode per darmi le chiavi (la casa è disabitata ma ha dentro mobili di una dei tre esecutati)

Mi sono aggiudata l'immobile il 21.12.21 e dopo vari errori del tribunale, il decreto è stato emesso il 7 ottobre 2022, il custode ha inviato la notifica agli esecutati, ma ancora, 63 gg lavorativi dopo, non ho notizie dell'immobile. Non ho risposte dal custode e siccome sono all'8 rata del mutuo, vorrei entrare in possesso della mia casa. 
Cosa potrei fare?
Grazie mille

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