inexecutivis
pubblicato
01 agosto 2017
La risposta alla domanda purtroppo non può essere fornita in termini precisi, poichè i tempi della liberazione dipendono da una serie di variabili.
Possiamo comunque dire che in linea di principio il codice prescrive che all'acquirente debba essere consegnato un bene già libero.
Ciò in forza della previsione di cui all'art. 560, comma terzo cpc, il quale dispone che il giudice dell'esecuzione, al più tardi quando aggiudica l'immobile, emette l'ordine di liberazione dello stesso, che viene eseguito dal custode, senza oneri per l'aggiudicatario.
Dunque, al fine di orientare le sue scelte, le consigliamo di verificare (magari interpellando il custode o leggendo l'ordinanza di vendita) se l'ordine di liberazione sia già stato emesso, o meno, ed in quali tempi il giudice dell'esecuzione abbia eventualmente disposto di eseguirlo.