Il problema da lei sollevato a nostro avviso non si pone, in quanto nel momento in cui la trascrizione del decreto di trasferimento viene eseguita, il termine dei 20 giorni per sollevare eventuali opposizioni agli atti esecutivi è già decorso (anche se, in teoria, come diremo, qualche problema si pone), con la conseguenza che anche il giorno dopo della trascrizione del decreto di trasferimento, il bene può essere ritrasferito.
Invero, poiché contestualmente alla trascrizione del decreto di trasferimento si procede altresì alla annotazione di cancellazione del pignoramento e delle eventuali ipoteche ai sensi dell’art. 586, primo comma, c.p.c., e poiché a norma degli artt. 2884 e 2886 c.c., affinché possa eseguirsi la cancellazione di una ipoteca (e del pignoramento) in forza di un titolo giudiziale, occorre che questo sia definitivo, è evidente che nel momento in cui il decreto di trasferimento è stato trascritto, questo termine è decorso.
La definitività del decreto di trasferimento viene attestata, applicandosi analogicamente l’art. 124 disp. att. c.p.c., dal cancelliere, il quale certifica in calce ad una copia autentica del decreto di trasferimento che non è stata proposta opposizione nei termini di legge.
Detto questo, dobbiamo tuttavia osservare che, almeno sul piano teorico, qualche inconveniente potrebbe porsi (per l’aggiudicatario, non per il terzo che da questi acquisti) in quanto nessuna norma prevede che il decreto di trasferimento debba essere comunicato al debitore, ed in generale alle parti del processo esecutivo (così cass. 14.10.200, n. 19968).
Ed allora, potrebbe accadere che anche dopo lo spirare del termine dei 20 giorni prescritto dall’art. 617, il debitore potrebbe promuovere opposizione al decreto di trasferimento, opposizione che in teoria potrebbe anche concludersi con la revoca del decreto medesimo.
Tale inconveniente legittima la prassi, di alcuni tribunali, di ordinare la notifica dell’avviso di vendita (o del decreto di trasferimento) al fine di consentire che il termine di cui all’art. 617 c.p.c. cominci a decorrere.
Comunque, questo tuttavia non pregiudica colui che nel frattempo ha acquistato (e trascritto) dall’aggiudicatario.