Tempistiche visita immobile

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  • Ultimo messaggio 10 luglio 2019
Kkk11 pubblicato 07 luglio 2019

Buonasera, sono nuovo sul forum e nel mondo delle aste. Sono interessato ad un immobile la cui asta è fissata tra dieci giorni, a fine maggio ho fatto richiesta tramite il sito del ministero della giustizia per visionare l’immobile e ho provveduto diverse volte a sollecitare la cosa telefonicamente. Mi viene detto che ci sono prima visite da organizzare per aste più vicine al termine. Non dovrebbero garantirmi un appuntamento entro 15 giorni dalla richiesta? Trovo assurdo che con quasi due mesi di anticipo ci si ritrovi a ridosso dell’asta. Ora restano 5 giorni lavorativi utili per fissare un appuntamento, considerando il periodo di ferie rischio di non riuscire ad avere un permesso dal lavoro, di non poter veder l’immobile e di perdere un’Opportunità. In questo caso potrei fare qualcosa? Contattare in qualche modo il giudice e chiedere che l’asta venga rinviata per una carenza del custode? Grazie a tutti

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dukefleed pubblicato 08 luglio 2019

Buongiorno,

io sto vivendo la medesima esperienza, quasi parola per parola.

Dopo due mesi di tentativi (di ogni genere, compreso on-line da portale ufficiale) infruttuosi di ottenere appuntamento per visitare l'immobile.

L'asta si terrà tra otto giorni, visita fissata perentoriamente oggi, tramite SMS!! (al limite dei 7 giorni prima del termine per il deposito offerte, indicato dal Giudice).

Nessuna risposta, o nuova convocazione all'immediata nostra comunicazione (martedì scorso) di non poter essere presenti per precedenti imprescindibili impegni lavorativi (corso da tenere a terzi, presso attività lavorativa).

Mi domando: è questa la qualità del servizio offerto ai cittadini che si attendono i tribunali dai "custodi"?

 

 

Kkk11 pubblicato 08 luglio 2019

È assurdo, possibile che non ci sia qualcuno che vigili sulla correttezza e trasparenza dei custodi?

inexecutivis pubblicato 09 luglio 2019

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 560, ultimo comma, c.p.c., la quale prevede che gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La norma specifica che la richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, aggiungendo che la disamina dei beni deve svolgersi con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

Questa previsione, introdotta nel corpo dell’art. 560 c.p.c. sin dalla legge n. 80/2005 è figlia dell’idea per la quale la vendita forzata sarebbe stata tanto più efficiente quanto più avrebbe avuto la capacità di porsi sullo stesso piano delle vendite che si svolgono sul libero mercato. Sotto questo profilo, dunque, si è considerato che nelle vendite esecutive l’acquisto non potesse avvenire “a scatola chiusa”, poiché questo le avrebbe fortemente disincentivate.

La norma, pertanto, da un lato ha riconosciuto al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro ha imposto al custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.

La disposizione codicistica richiamata prevede che il custode debba “adoperarsi” affinché gli interessati “esaminino” il bene posto in vendita, e l’esegesi della norma sembra richiedere al custode un comportamento attivo, propositivo, che gli richiede di attivarsi al fine di consentire all’interessato una informazione capace di soddisfare le legittime aspettative informative di questi.

Se si nutre il sospetto che il custode possa violare queste prescrizioni è bene diffidarlo formalmente (a mezzo pec) ad attenersi ad esse, segnalando la cosa al giudice.

Aggiungiamo infine che, a seconda di come il rifiuto è opposto, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

 

 

dukefleed pubblicato 09 luglio 2019

Grazie mille della completa ed esaustiva risposta !!

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2019

grazie a lei, ci tenga aggiornati!

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