Tempistiche rilascio immobile

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  • Ultimo messaggio 09 aprile 2018
luce2011 pubblicato 05 aprile 2018

Buongiorno,vi scrivo con l'auspicio di avere delucidazioni da parte Vostra.

A giugno 2017 ci siamo aggiudicati all'asta un immobile, occupato dai proprietari. Per cause indipendenti dalla nostra volontà (l'esecutato non si rendeva mai disponibile per un sopralluogo del perito della Banca) ,abbiamo saldato ad ottobre 2017. Da ottobre fino a gennaio 2018 abbiamo atteso la quietanza di pagamento della Banca incaricata dal Tribunale,chiedendo spesso al Delegato informazioni,la quale risposta è sempre stata la stessa : sto sollecitando,bisogna aspettare. A gennaio è arrivata quindi la quietanza ed in seguito il Delegato ha completato la bozza del Decreto di Trasferimento. Ai primi di marzo ci ha avvisato (sempre su nostra richiesta), che aveva consegnato la bozza del Decreto al Giudice e che se tutto "va come dovrebbe", dovremmo avere il Decreto ormai entro alcuni giorni,ad oggi. (ma non ci credo)

Per quanto riguarda la liberazione dell'immobile, chiedendo quanto tempo ci vorrà,ci è stato solo detto che se dopo il primo accesso non ci sarà un riscontro da parte degli esecutati,ci sarà allora un secondo accesso durante il quale interverranno le Forze dell'ordine e che ci vorranno ancora dei mesi,che non si possono quantificare.

La mia domanda, è quindi se la data per il primo accesso è stabilita dal Giudice (dopo la firma del Decreto), questo può tenere conto del fatto che siano trascorsi tanti mesi "inutilmente" e quindi in qualche modo accorciare i tempi per la liberazione? Quanto tempo deve trascorrere tra la data del primo accesso e la data del secondo? Ed è sempre stabilita dal Giudice?

Grazie mille, a presto.

inexecutivis pubblicato 09 aprile 2018

Per rispondere alla sua domanda riteniamo che occorra partire dalle previsione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile… Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

Da questa norma si ricava che il Giudice ordina la liberazione dell'immobile quando:

-          non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile;

-          procede all'aggiudicazione.

Dunque, l'ordine di liberazione in sede di aggiudicazione non consente margini di discrezionalità, con la conseguenza che la sua adozione è obbligatoria.

 Ai sensi del successivo quarto comma dell’art. 560 c.p.c., l’odine di liberazione “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”.

Da questa norma si ricava il dato per cui:

1.      l’esecuzione dell’ordine di liberazione non dà luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio;

2.      esso è attuato direttamente dal custode (il quale, non dovendo introdurre una esecuzione per rilascio ex art. 605 e ss non avrà la necessità di munirsi del ministero di un avvocato);

3.      sarà il Giudice dell'esecuzione immobiliare a disciplinare le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione.

Sulla scorta delle coordinate normative di riferimento possiamo affermare che per procedere alla liberazione dell’immobile non è affatto necessario attendere l’emanazione del decreto di trasferimento, e che il custode può certamente attivarsi già ora per mettere in esecuzione l’ordine di liberazione ai sensi del 560, comma quarto, c.p.c. surrichiamato.

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