Tempistiche pubblicazione Decreto di Trasferimento

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  • Ultimo messaggio 15 luglio 2017
albertovanneschi pubblicato 13 luglio 2017

Buonasera, in data 23 Maggio mi sono aggiudicato un immobile all'asta e in data 8 Giugno ho pagato il saldo prezzo. In data 30 Giugno il Giudice ha firmato il decreto di trasferimento e mi è stato sia comunicato dal cancelliere del Tribunale per email sia confermato dal professionista delegato addetto alla vendita.

Ad oggi però nessuna pubblicazione o invio telematico è stato fatto (non so se mi esprimo correttamente) e il cancelliere sostiene di dover "caricare/registrare" il decreto nel sistema telematico e inviare notifica all'esecutato, all'Agenzia delle Entrate, al Catasto e al professionista delegato, solo allora mi sarà "permesso" di accedere all'immobile previo recupero delle chiavi presso l'esecutato stesso.

Mi chiedo e Vi chiedo: perchè passa tutto questo tempo perchè avvenga la notifica telematica? Perchè se il Giudice ha firmato non avviene questo automaticamente? Ci potrebbe essere qualche problema diverso?

E soprattutto, perchè questa cosa il delegato alla vendita non riesce a spiegarmela? Sostiene che questo invio telematico potrebbe avvenire anche fra mesi, nonostante il Giudice abbia firmato.......

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2017

Riteniamo che la risposta al quesito da lei formulato debba muovere dalle previsioni di cui agli artt. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), a mente dei quali il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986, a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale “i  cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta”.

Poiché dunque il cancelliere (o il professionista delegato) sono tenuti, nei termini che abbiamo indicato, al versamento delle imposte, accade nella prassi che per evitare di incorrere in eventuali decadenze, il decreto di trasferimento sebbene firmato dal Giudice non venga materialmente depositato in cancelleria (cioè acquisito formalmente come provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento) per evitare che i termini di cui sopra comincino a decorrere.

 

Non riteniamo pertanto che si siano problemi. Si tratta, semplicemente, di una prassi assai diffusa nei tribunali la quale scaturisce dalla necessità che gli uffici hanno di garantirsi il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti sopra descritti.

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