Tempistiche liberazione immobile

  • 160 Viste
  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2019
valeriam pubblicato 29 ottobre 2019

Buongiorno, scrivo per avere una consulenza perché sospetto che il custede dell'appartamento che ho acquistato all'asta stia rallentando i tempi di liberazione. Il 28/05 mi sono aggiudicata l'appartamento in questione e l'08/08 ho provveduto a saldare l'intera somma. Il 18/09 il GE ha firmato il provvedimento di liberazione e il 25/09 ho ottenuto il trasferimento di proprietà. Stando al verbale che mi ha fatto leggere il custode il 15/10 doveva essere il termine ultimo per la liberazione spontanea dell'immobile da parte dell'esecutata. Non essendo stato liberato, il 24/10 si è recato presso l'appartamento e riferisce di aver suonato al citofono ma di non aver ricevuto risposta e che si sarebbe recato nuovamente il 29 con il fabbro e provveduto all'accesso forzoso. Oggi 29/10 riferisce che l'esecutata gli ha aperto il portone, che ha fatto vedere la serratura al fabbro e che provvederà domani al cambio della stessa ma non è stato in grado di dirmi se all'interno dell'appartamento vi erano ancora i beni mobili. Ora la mia domanda è : è questa la procedura da seguire o il custode sta prendendo tempo perché l'esecutata aveva richiesto di rimanere fino a fine ottobre? Ci sono le basi per esporre la questione al giudice? Grazie

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

Non siamo in grado di offrire una risposta compiuta alla domanda formulata. I tempi del custode ci sembrano tutto sommato congrui poiché l’ordine di liberazione è del 18 settembre.

Possiamo solo riferire che, secondo la vecchia previsione dell’art. 560, comma quarto c.p.c., (vigente prima che l’articolo fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019), Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Questa disciplina si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati prima del 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Close