tempistiche liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 24 agosto 2017
passa pubblicato 21 agosto 2017

 Buonasera,

in qualità di interessato ad acquisti in asta e leggendo, dunque,  i vari riferimenti normativi, mi rimane un dubbio: l'aggiudicatario di un immobile, con decreto di trasferimento in mano e relativo ordine di liberazione, da il "via libera" al custode per procedere alla liberazione dell'immobile. Supponendo che l'immobile sia abitato da famiglia con figli minori/piccoli, quali potrebbero essere le tempistiche ragionevoli per la liberazione? In passato sarebbero stati necessari anni (in presenza di figli piccoli): come le recenti normative tutelano gli aggiudicatari?

Grazie per il prezioso contributo

inexecutivis pubblicato 24 agosto 2017

Non siamo in grado di rispondere alla domanda in tempi precisi, ma in linea generale possiamo affermare che, senza dubbio, la presenza di minori all’interno dell’immobile non costituisce elemento giustificante il rinvio della liberazione.

Invero, ove venga riscontrata la presenza di minori il custode (nel caso di liberazione dell’immobile sulla scorta dell’ordine di liberazione emesso dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c.) o l’ufficiale giudiziario (nel caso di liberazione dell’immobile eseguita ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c. sulla base del decreto di trasferimento) hanno semplicemente l’obbligo di allertare i servizi sociali competenti per territorio avvisandoli del giorno e dell’ora in cui la liberazione sarà eseguita. Saranno poi i servizi sociali che, ove riterranno sussistente una situazione di disagio minorile, si attiveranno con le iniziateve cui sono istituzionalmente deputati.

A questo proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 128 d.lgs 31.3.1998, per servizi sociali “si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, e che ai sensi del successivo art. 132, sono trasferite ai comuni i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

 

g) gli invalidi civili.

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