Tempistiche calcolo imposte

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  • Ultimo messaggio 20 aprile 2019
mac89 pubblicato 12 aprile 2019

Buonasera a tutti!

Sono nuovo del forum e volevo chiedervi un opinione su una questione che mi preoccupa un pò.

Mi sono aggiudicato all'asta un immobile a inizio febbraio e dopo circa 25 giorni il delegato mi invia una mail con l'aggiudicazione provvisoria, non avendo conoscenze del mondo delle aste immobiliari lo contatto chiedendoli informazioni su metodi e tempistiche e inoltre lo informo sulla mia necessità di fare il saldo il prima possibile per questioni personali, mi rassicura dicendomi che farà il calcolo delle spese il prima possibile.

Trascorso circa 1 mese e mezzo, dopo varie sollecitazione telefoniche mi invia dei moduli per fare il calcolo delle imposte come prima casa, rinvio i documenti e trascorse altre settimane lo ricontatto per sapere quando mi farà il calcolo delle spese, alchè mi risponde che il saldo lo posso effettuare quando voglio(ma come è possibile? ci siamo sentite molte volte perchè me lo dice ora?).quindi faccio subito il  bonifico del saldo (dell'immobile escluse le imposte)e lo ricontatto per avere conferma dell avvenuta ricezione e mi dice che il calcolo delle imposte non lo deve fare lui ma il tribunale, quindi dobbiamo aspettare le loro tempistiche.

Volevo sapere da voi se tutto questo è normale, grazie mille in anticipo.

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mac89 pubblicato 15 aprile 2019

Nessuno che possa aiutarmi??

mario5825 pubblicato 17 aprile 2019

Dalla mia esperienza il calcolo delle imposte imposte di registro - ipotecaria - catastale me le ha inviate tramite mail il curatore fallimentare

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2019

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegati ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).

Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).

L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio” (agenzia delle entrate), dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce data certa all’atto ai sensi dell’art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.

Il comma quarto dell’art. 16 prescrive inoltre che l’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (e di eventuali allegati), annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 al pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio provvede il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.

Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.

Va poi considerato che ai sensi dell’art. 591 bis, penultimo comma, c.p.c., "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

Sulla scorta dei dati normativi appena esposti offriamo i seguenti suggerimenti.

In primo luogo verifichi (chiedendolo formalmente al delegato – pec o raccomandata a.r. - o accedendo alla cancelleria delle esecuzioni, poiché quale aggiudicatario ne ha diritto) se è stata depositata in cancelleria la bozza del decreto di trasferimento, e se essa è stata firmata dal giudice.

Se così fosse, occorrerà occorrerà chiedere all’agenzia delle entrate se ha già provveduto, o meno, alla liquidazione dell’imposta dovuta.

mac89 pubblicato 20 aprile 2019

Grazie mille dei consigli! Leggendo sul sito ho visto che sarebbe possibile essere nominato custode dell' immobile,è corretto? In tal caso come potrei fare?

inexecutivis pubblicato 20 aprile 2019

esatto.

Si tratta, peraltro, di scelta che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

Per ottenere questo risultato occorrerà inoltrre una specifica istanza al giudice dell'esecuzione, anche se non è affatto detto che i tempi di risposta saranno brevi. è noto infatti che i carichi di lavoro dei magistrati italiani (i più alti d'Europa) sono spesso insostenibili.

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