tempistica decreto trasferimento e rilascio immobile

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2021
barbagianni pubblicato 29 dicembre 2020

Buonasera,

mi sono aggiudicata un immobile all'asta, e avendo indicato un termine di pagamento del saldo molto stretto, ho già pagato il saldo.

Non ho potuto visionare l'appartamento a causa dell'emergenza COVID, dovendo quindi accontentarmi di un filmato.

Nella perizia, al paragrafo "stato di possesso", è descritto che l'immobile è occupato da..... in qualità di proprietari ed usufruttuari.

L'immobile risulta inoltre arredato, ma verrà consegnato "libero".

Le domande,mi rendo conto ingenue (ma non sono stata assistita da alcuno nell'acquisto all'asta) sono queste: che tempistica mi posso aspettare per la effettiva disponibilità dell'immobile?Ho manifestato alla procedura il mio interesse ad acquistare alcuni degli arredi presenti, e. mi è stato detto che  i beni mobili presenti all'interno verranno venduti con autonoma pèrocedura con piattaforma IVG, data ancora da fissare; cosa accade se non saranno venduti tutti (come è probabile)? c'è un tempo limite entro il quale posso legittimamente sperare di entrare in possesso dell'immobile, avendo già saldato tutto il prezzo? Tale tempistica può essere dilatata, e di quanto, per il fatto che l'immobile è occupato dai proprietari?

Vi ringrazio anticipatamente della risposta...

Paola Bianchi

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rickhunter pubblicato 31 dicembre 2020

Salve, mi lascia perplesso quel 'proprietari ed usufruttuari'. Bisogna fare molta attenzione quando c'è un usufrutto di mezzo, per evitare di acquistare una nuda proprietà.

barbagianni pubblicato 31 dicembre 2020

Fortunatamente ho acquistato la piena proprietà.... almeno quello! Grazie comunque

inexecutivis pubblicato 31 dicembre 2020

Probabilmente si tratta di un usufrutto costituito sulla cosa ipotecata, il quale a norma dell'art. 2812 cc.

Quanto ai tempi di consegna del bene, è difficile fare una previsione in quanto l'art. 103 comma 6 dl 18/2020 prevede la proroga delle esecuzioni per rilascio ed alcuni ritengono la disposizione applicabile anche agli ordini di liberazione.

carlod pubblicato 04 gennaio 2021

Buongiorno, mi sono aggiudicato un immobile grezzo da ultimare con pdc scaduto e aspetto che il delegato effettui le pratiche insieme al giudice. Ho gia saldato il prezzo e le spese richiesta dal Delegato come deposito spese.

Ho letto sul Vostro forum che esiste la possibilità di farsi nominare Custode. BIsogna chiederlo al delegato?

Che vantaggi comporta? Posso andare a tagliare l'erba o fare altri lavori o  presentare il nuovo permesso di costruire  in Comune solo essendo custode senza aspettare il decreto?

Oltre a ritirare il decreto in cancelleria che altri controlli o documenti posso fare o chiedere e a chi per essere tranquillo che l'immobile non mi crei più problemi futuri?

grazie

Carlo

 

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

A nostro avviso per rispondere all’interrogativo formulato occorre partire dalla previsione dell’art. 11, comma primo, del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia), che a sua volta riprende, in parte qua, l’art. 4 della legge n. 10/1977, a mente del quale il permesso di costruire viene rilasciato “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”( T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II Sent., 18/05/2017, n. 387, ha affermato che la stessa legittimazione è richiesta per gli interventi edilizi realizzabili in regime di SCIA o DIA).

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez.V, 28 maggio 2001, n. 2881; Tar Veneto 24 luglio 2001, n. 2221) ha affermato, per un verso, che la legittimazione a richiedere il rilascio del titolo edilizio deve fondarsi necessariamente su un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù), o almeno su un diritto obbligatorio che riconosca all'istante la disponibilità giuridica e materiale del bene, nonché la relativa potestà edificatoria; per altro verso, ha ritenuto che una semplice relazione di fatto, come il possesso del bene, benché tutelata dall'ordinamento, non è idonea a conferire il diritto ad ottenere dalla P.A. l'atto di assenso edificatorio.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto l'astratta idoneità del contratto di locazione a trasferire la disponibilità dell'area, presupposto imprescindibile per proporre la domanda di concessione.

Dubbia, inoltre, è la legittimazione del promissario acquirente in forza di un contratto preliminare, poiché il trasferimento del diritto avviene, di regola, solo al momento della stipula del contratto definitivo (Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 1994, n. 1200).

Tuttavia, è stato evidenziato che «il promissario acquirente di un terreno edificabile, che ne abbia il possesso incontestato e pacifico in forza di un’apposita clausola di un contratto preliminare di compravendita è legittimato, ai sensi dell’ art. 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per un intervento costruttivo da realizzare su quel terreno, perché tale norma privilegia la disponibilità titolata dell’area, anche di natura non dominicale e non contrasta con le leggi civili, che non ammettono il trasferimento della concessione edificatoria di natura personale» (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 1996, n. 718).

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 10/11/2017, n. 5329 ha affermato che “E' titolato ad ottenere il permesso di costruire non solo il proprietario del bene, ma anche il titolare di diritti reali o personali che abbia, per effetto di questi, la facoltà di eseguire i lavori”.

Sulla scorta del panorama giurisprudenziale richiamato ci sembra che riconoscere la legittimazione a richiedere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del mero aggiudicatario sia difficile.

L’unico appiglio sul quale potrebbe tentarsi di fare leva è quello rappresentato da quella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. III, 30 giugno 2014, n. 14765) secondo la quale nella vendita forzata l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter" esecutivo uno ius ad rem pur condizionato al versamento del prezzo.

In alternativa, ad aggiudicazione avvenuta, potrebbe chiedersi al giudice di essere nominato custode e contestualmente essere autorizzato al deposito della SCIA edilizia.

In questo modo si avrebbe piena legittimazione.

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