Riteniamo che la risposa alla domanda formulata debba muovere dalla lettura dell’art. 108, comma secondo, l.fall., a mente del quale il Giudice delegato, una volta eseguita la vendita dei bene immobili e dei mobili registrati, e riscosso integralmente il prezzo, emette un decreto con il quale ordina la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sul bene.
Si tratta, come si vede, di una norma che riconosce anche alla vendita fallimentare la capacità di operare “l’effetto purgativo” ossia la capacità di consentire all’acquirente di acquistare un bene libero da formalità pregiudizievoli, che già l’art. 586 (cui la norma evidentemente si ispira) riconosce alle vendite esecutive.
Essa, a nostro avviso, opera anche in sede di liquidazione coatta amministrativa (questo sembra essere anche l’orientamento del Tribunale, stando a quanto le ha riferito il commissario liquidatore).
Quanto ai tempi, non vi sono norme che li disciplinano (del resto lo stesso vale in sede esecutiva e concorsuale).
Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell’attivo è disciplinata dall’art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.
Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.
Dunque, non essendo stabiliti preventivamente i tempi entro cui i costi di cancellazione dovranno essere versati, riteniamo che in questa direzione l’aggiudicatario dovrà interloquire con il liquidatore. Indicativamente possiamo parlare di trenta giorni poiché questi sono i tempi entro i quali i notai devono procedere alla trascrizione dell’atto.
Infatti, ai sensi dell’art. 2671 c.c. Il notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.