Tempi per la registrazione

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  • Ultimo messaggio 17 luglio 2018
gigi-dg pubblicato 12 luglio 2018

Buongiorno.

Mi sono aggiudicato un immobile all'asta il 14 dicembre 2017.

Ho effettuato regolare saldo dell'immobile il 4 aprile 2018 e il Giudice ha firmato il decreto il 26 giugno 2018.

In data 4 luglio l'esecutato ha consegnato le chiavi al custode che ha cambiato tutte le serrature e rinviato la consegna in attesa della registrazione.

In questo momento il sudelegato dovrebbe registrare il decreto alla cancelleria del tribunale ma il primo appuntamento utile che gli è stato dato è il 18 ottobre 2018 alle ore 8.30.

Siccome nel frattempo è stata venduto l'immobile dove risiedo con data atto fissata ad ottobre 2018 e l'immobile acquistato necessita di lavori importanti (fognatura assente, ripristino murature divelte... ecce), volevo sapere se ci sono strade da percorrere in cui si chiede l'accesso anticipato prima della data di registrazione dell'atto di trascrizione.

Si può formulare un istanza? chi deve farla e a chi?

Grazie mille.

Saluti

 

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inexecutivis pubblicato 15 luglio 2018

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se dunque il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si verifica il passaggio della proprietà non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Ciò premesso, osserviamo che la registrazione del decreto di trasferimento attiene alla disciplina fiscale del medesimo ed incide esclusivamente sulla stabilità dello stesso, considerato che a norma dell’art. 487 c.p.c., Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

La giurisprudenza (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709) ha individuato questo momento nel compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di 60 giorni – art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di 120 giorni - art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347).

Sul punto, in particolare, si è detto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa … a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ. (vale a dire, come detto, registrazione, trascrizione e voltura catastale)”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

Traendo le fila di questo discorso, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare il custode alla consegna immediata del bene. altra strada è quella di chiedere direttamente al Giudice dell'esecuzione di essere nominati custodi del compendio pignorato. Si tratta di soluzione praticata in alcuni tribunali, che non comporta oneri aggiuntivi per la procedura, poiché ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

andrea_brena pubblicato 15 luglio 2018

Salve,

dato che sono in una situazione simile, volevo chiedere (dato che non ho trovato molto in merito) piu informazioni circa alla strada suggerita dal mio custode, che mi ha detto di fare una richiesta di immissione in possesso al GE tramite avvocato - è una via diversa da quella di essere nomimati custodi? cosi facendo, ci si sostituisce per intero alla figura del custode e a tutte le sue funzioni?

Grazie mille!

inexecutivis pubblicato 17 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che non si tratta di una strada diversa da quella di chiedere ed ottenere di essere nominati custodi, poiché prima del decreto di trasferimento (come abbiamo chiarito nella risposta precedente) l'aggiudicatario non è proprietario e dunque non può chiedere la consegna del bene.

Proprio per questa ragione l'escamotage che viene suggerito in questi casi è quella di chiedere ed ottenere di essere nominati custodi.

L’inconveniente è rappresentato dal fatto che il custode ha doveri di amministrazione e gestione della cosa (l’art. 560, ultimo comma, c.p.c. attribuisce al custode il compito di “amministrazione e gestione” del bene pignorato affidato alla sua custodia; stessa disposizione si rinviene nell’art. 65 c.p.c.), cui sono connessi i relativi profili di responsabilità (ai sensi dell’art. 67, comma secondo, c.p.c. il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia).

Esiste poi la previsione di cui all’art. 2051 c.c., che sancisce, in generale, la responsabilità del custode da cosa in custodia.

Una precisazione ci sembra doverosa in materia. Le norme che sulla responsabilità e sui doveri del custode nell’ambito della procedura esecutiva sono norme funzionali alla salvaguardia del cespite in funzione della sua migliore collocazione sul mercato; esse, pertanto servono a garantire le migliori condizioni di acquisto in capo all’aggiudicatario. È evidente, pertanto, che quando custode è l’aggiudicatario medesimo, queste disposizioni hanno perso gran parte della loro funzione.

Tuttavia, profili di responsabilità permangono con riferimento ai danni che la cosa in custodia può cagionare a terzi (si pensi, ad esempio, ad un pericolo di crollo) anche se, va aggiunto tali responsabilità gravano, in via generale, sullo stesso proprietario.

In definitiva, se si stima che i doveri connessi alla custodia potrebbero, in relazione ai profili che abbiamo riassunto, essere particolarmente impegnativi (fermo restando che analoghi doveri gravano comunque anche sul proprietario), è bene ponderare la cosa.

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