Tempi per la liberazione dell' immobile aggiudicato dopo il decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2018
Salvatore C. pubblicato 08 maggio 2018

Salve,

mi rivolgo a voi perchè sicuramente potete darmi qualche consiglio utile.

In data 15 Dicembre 2017 mi sono aggiudicato un immobile in asta occupato da esecutata e in avviso risultava libero perchè occupato da debitore esecutato, il 14 Marzo 2018 il giudice ha firmato il decreto di trasferimento ordinando la cancellazione di iscrizioni, pignoramenti e la liberazione dell' immobile da persone e cose delegando il professionista. Ho contattao il professionista il quale mi diceva di aver fatto un 1^ ingresso il 26 Marzo dove decideva di dare tempo all' esecutata per liberare l' immobile e consegnare le chiavi fino al 16 Maggio 2018. Oggi ho risentito il professionista il quale mi ha detto che la signora (esecutata) ancora non ha trovato una sistemazione dove andare ad abitare e che lui (il professionista) il 16 Maggio valuterà se concedergli ulteriori 15gg. Gli ho fatto anche presente che come riportato in perizia e in avviso di vendita ho 120gg dal decreto di trasferimento per ripristinare una tettoia abusiva e per sanare delle opere edilizie abusive. Mi chiedo: 

1 è normale che il custode dia così tanto tempo (quasi 2 mesi) all' esecutata per liberare l' immobile?

2 perchè non ha chiamato l' ausilio della forza pubblica il 26 Marzo quando la signora non ha liberato l' immobile?

3 esiste un comma, un art. che dia la tempistica al delegato entro il quale DEVE liberare l' immobile e consegnarlo all' aggiudicatario?

4 Se anche il prossimo 16 Maggio non chiama la forza pubblica per la liberazione e concede altri 15gg all'esecutata come posso fare per ottenere l' immobile libero da cose e persone?

premetto che si tratta di acquisto prima casa e che al momento sto pagando già il mutuo, le spese condominiali dell' immobile ancora occupato e per finire sto pagando anche l' affitom dove ancora risiedo. Posso chiedere il recupero delle spese condominiali, e se non riuscissi a causa della lunga attesa entro 120gg a ripristinare la tettoia cosa succede?

Scusate per le mille domande che vi ho fatto ma ho bisogno proprio di un vs aiuto.

Grazie mille!

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inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c., l’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal Giudice dell’esecuzione, il quale normalmente fissa anche i tempi entro i quali l’ordine di liberazione deve essere adottato.

È anche vero, tuttavia, che ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario nel momento in cui diviene proprietario del bene consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso.

Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto  ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Siffatta norma corrisponde in toto al comma introdotto nel vecchio testo dell'art. 388 dall'art. 87, L. 24.11.1981, n. 689.

Si tratta, secondo avveduta dottrina di una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all’art. 328 (a nostro avviso di tratta di un rapporto di specialità per specificazione).

La previsione conia, com’è facile intuire, un reato proprio ed esclusivo, poiché può essere commesso soltanto dal custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, la cui condotta consiste nel rifiutare, omettere o ritardare indebitamente un atto dell'ufficio. Ciascuno di questi comportamenti dunque è sufficiente a perfezionare il delitto. Vediamo di chiarirne, sinteticamente, il contenuto precettivo.

Rifiutare un atto significa esplicitare la volontà di non compierlo;

omettere un atto significa non compierlo entro il previsto termine perentorio, pure senza manifestare esplicitamente e formalmente la volontà omissiva;

ritardare l'atto significa rinviare il compimento dell'atto oltre il termine ordinatorio prescritto.

Queste condotte devono essere poste in essere “indebitamente”, vale a dire in modo contrario ai doveri di ufficio.

In giurisprudenza, conformemente all’opinione che qui intendiamo esprimere, si è pronunciata Cass. sez. I, 19.1.1998, la quale ha affermato che la mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi dell'art. 388, comma quinto, c.p.c., dovendosi escludere, per converso, la inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 328.

Si è parimenti statuito che rientra nel fuoco di questa prescrizione il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, trattandosi di un’omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate (Cass. sez. VI, 16.3.2001; Cass. sez. VI, 22.10.1999).

Il suggerimento che ci sentiamo pertanto di offrire è quello di diffidare il custode a che le venga consegnato il bene libero da persone e cose immediatamente, adoperandosi in tal senso dando attuazione all’ordine di liberazione.

Salvatore C. pubblicato 13 maggio 2018

Buongiorno, Intanto vi vorrei ringraziare per la cortese risposta al mio quesito. Colgo l'occasione per chiedervi la procedura per la DIFFIDA al custode perché non so proprio come iniziare.. per quanto riguarda la probabilità che il custode stia commettendo un reato, per far si che si accertasse questa possibilità dovrei fare un esposto dai carabinieri? Grazie mille e buon lavoro!

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2018

Non esistono formule sacramentali per diffidare il custode. Suggeriamo, tuttavia, di operare a mezzo pec o raccomandata a.r.

Quanto ai rilievi penali, la strada da percorre è quella di proporre formale denuncia. In relazione a questo aspetto, tuttavia, il sugerimento e quello di procedere un passo alla volta. Verifichi prima cosa succede con una diffida, poi valuterà.

Mura pubblicato 14 maggio 2018

Una decina di gg fa è stato notificato il DT al precedente proprietario che risulta essere anche custode del bene. Al momento del pignoramento l'abitazione venne dichiarata libera mentre in sede di soprallugo, da parte del perito designato per la certificazione energetica, risultò occupata dallo stesso custode che invece dichiarò di abitarci. Le domande sono: - Posso io mettermi in contatto personalmene, telefonicamente o a mezzo mail, direttamente con lui custode/ex proprietario per farmi consegnare le chiavi? - Ci sono dei tempi da rispettare prima di poterlo contattare? - Esistono dei termini entro i quali deve lasciare libero l'immobile se questi non sono stati indicati nel DT?

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2018

Rispondiamo alla domanda partendo dalla premessa che con il decreto di trasferimento si determina il trasferimento della proprietà del bene (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Conseguentemente, con il decreto di trasferimento sorge in capo all’aggiudicatario il diritto all’immediata consegna dell’immobile in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti” (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Quindi, il nuovo proprietario può immediatamente reclamare il diritto ad entrare in possesso dell’immobile ed attivarsi in tal senso, o chiedendo l’attuazione (previa eventuale adozione) dell’ordine di liberazione oppure agendo autonomamente con una procedura per rilascio ex art. 605 ss c.p.c. in forza del decreto di trasferimento, che come previsto espressamente dall’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

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