Tempi liberazione immobile con ordinanza giudice

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  • Ultimo messaggio 25 settembre 2017
hann pubblicato 22 settembre 2017

Buongiorno a tutti, 

ho acquisto a luglio 2017, con regolare atto di compravendita (quindi non all'asta), dal curatore fallimentare il 50% di un appartamento, già mio per il restante 50% 

Per evitare l'asta, ho fatto un'offerta, poi accettata, diventando pertanto unica proprietaria.

Abbiamo altresì ottenuto un'ordinanza di liberazione dell'immobile, da parte del giudice.

Con questo documento in mano, il mio avvocato ha iniziato la trafila per la liberazione dell'immobile, tramite ufficiale giudiziario.

Ciò che vorrei capire ora è

- questa procedura di passare tramite ufficiale giudiziario - come fosse uno sfratto - è corretta? 

- quali potrebbero, presumibilmente, essere le tempistiche di liberazione da parte dell'ufficiale,

Grazie a chi potrà riscontrare quanto sopra

Paola M.

Terni

 

 

 

inexecutivis pubblicato 25 settembre 2017

Riteniamo di dover rispondere alla domanda muovendo da alcune premesse.

Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c., il Giudice dell’esecuzione adotta (al più tardi nel momento in cui procede all’aggiudicazione) l’ordine di liberazione dell’immobile, che viene attuato dal custode senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 605 e ss c.p.c. (cioè senza ricorrere all’ufficiale giudiziario).

Ci si è a lungo interrogati sulla possibilità che la norma trovi applicazione anche nell’ambito delle vendite fallimentari.

Secondo taluna giurisprudenza (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione (sulla possibilità di emettere l’ordine di liberazione nelle vendite fallimentari si era già espresso affermativamente Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013).

Ciò chiarito, dal tenore della domanda ci pare di comprendere che il Tribunale si sia orientato in questa direzione, avendo emesso l’ordine di liberazione.

Se così è, riteniamo che non vi fosse bisogno di “passare” per l’ufficiale giudiziario, ma non in ragione del fatto che l’occupante non ha titolo, quanto piuttosto perché la norma (quarto comma dell’art. 560 c.p.c.) prevede una modalità attuativa che prescinde dal coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario.

 

Infine, quanto ai tempi, non siamo assolutamente in grado di prevederli, dipendendo essi dalla solerzia dell’ufficiale giudiziario e da eventuali resistenze frapposte dall’occupante.

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