inexecutivis
pubblicato
25 settembre 2017
Riteniamo di dover rispondere alla domanda muovendo da alcune premesse.
Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c., il Giudice dell’esecuzione adotta (al più tardi nel momento in cui procede all’aggiudicazione) l’ordine di liberazione dell’immobile, che viene attuato dal custode senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 605 e ss c.p.c. (cioè senza ricorrere all’ufficiale giudiziario).
Ci si è a lungo interrogati sulla possibilità che la norma trovi applicazione anche nell’ambito delle vendite fallimentari.
Secondo taluna giurisprudenza (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione (sulla possibilità di emettere l’ordine di liberazione nelle vendite fallimentari si era già espresso affermativamente Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013).
Ciò chiarito, dal tenore della domanda ci pare di comprendere che il Tribunale si sia orientato in questa direzione, avendo emesso l’ordine di liberazione.
Se così è, riteniamo che non vi fosse bisogno di “passare” per l’ufficiale giudiziario, ma non in ragione del fatto che l’occupante non ha titolo, quanto piuttosto perché la norma (quarto comma dell’art. 560 c.p.c.) prevede una modalità attuativa che prescinde dal coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario.
Infine, quanto ai tempi, non siamo assolutamente in grado di prevederli, dipendendo essi dalla solerzia dell’ufficiale giudiziario e da eventuali resistenze frapposte dall’occupante.