Tempi legali per un immobile aggiudicato

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  • Ultimo messaggio 13 novembre 2021
maurizioravai pubblicato 09 novembre 2021

Salve

Mi sono aggiudicato un immobile in data 7/9/2021. Ho ricevuto il verbale di aggiudicazione in data 24/09 e nello stesso giorno ho provveduto al pagamento del saldo prezzo. L'ente preposto alla vendita ad oggi non mi ha comunicato le imposte da versare lamentando i tempi dell'ufficio delle entrate per il conteggio. Vorrei sapere se posso conteggiare autonomamente le imposte (avvalendodomi del prezzo valore come dichiarato in offerta)?. Inoltre esistono dei termini legali da rispettare da parte dell'ente delegato alla vendita (Notariato Lucca in questo caso)?

 

Grazie 

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robertomartignone pubblicato 10 novembre 2021

Deve attendere che le venga comunicato il tutto , comunque mandi un ' email o una RR al delegato 

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).

Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).

L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio”, dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce data certa all’atto ai sensi dell’art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.

Le ragioni del ritardo indicate dal delegato potrebbero dunque essere vere.

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