Tempi di pubblicazione asta

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2018
battistello pubblicato 12 luglio 2018

Buongiorno sono interessata ad un immobile da procedura concorsuale del 2016 al momento non è ancora stata pubblicata l asta ci sono tempi entro i quali si deve tassativamente pubblicare? Dalla data della prima asta se non vi si presenta nessuno ci sono tempi definiti per la seconda asta? Grazie

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entiri78 pubblicato 13 luglio 2018

Buongiorno,

Sicuramente ci sarà chi ha più esperienza di me, ma posso dirsi che dipende dal “tribunale”, ho visto immobili tornare all’asta dopo 3 mesi ed altri tornare all’asta dopo anche 3 anni.

Enza

battistello pubblicato 13 luglio 2018

Era quello che temevo, non esiste una tempistica definita uguale per tutti. Grazie

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che non esistono tempi entro i quali, terminata una vendita, debba essere indetta una nuova. Il tutto dipende dalla solerzia del professionista delegato.

savyfo pubblicato 19 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

in relazione alla velocità di ripubblicazione di un nuovo esperimento di vendita dopo un tentativo infruttuoso, vi sono ordinanze di alcuni Tribunali/GE  che fissano delle limitazioni temporali , ad esempio  almeno 3 tentativi di vendita nei  12 mesi , o almeno un esperimento ogi 6 mesi etc. ,  nel caso non vi siano motivi di rallentamento della procedura, come ad esempio un aggiudicatario inadempiente etc.  

1  - tali limitazioni temporali sono perentorie per il professionista delegato?

2 - nel caso non vengano rispettate quali sono le conseguenze cui può andare incontro il professionista ed in generale le parti della procedura?

3- eventuali ritardi sono impugnabili da terzi?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 22 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando come, secondo la dottrina, le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione al professionista delegato e che hanno ad oggetto le modalità attraverso le quali la delega deve essere esercitata non incidono sulla procedura medesima in quanto tale, nè costituiscono, conseguentemente, oggetto di possibile impugnativa da parte dei soggetti interessati. Esse rilevano, piuttosto, sul piano dei rapporti interni tra Giudice dell'esecuzione e professionista delegato, poiché incidono sulla affidabilità dello stesso professionista.

In questa cornice si iscrive certamente il numero di tentativi di vendita che il professionista delegato deve esperire in un dato arco temporale.

Nessuno può dolersi del fatto che il professionista delegato esegua un numero di tentativi di vendita inferiore a quello previsto nell'ordinanza di delega delle relative operazioni, ma il mancato rispetto di questa direttiva può, nei casi più gravi, costituire motivo di revoca dell'incarico.

savyfo pubblicato 23 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

grazie della risposta, credo che possiate convenire però con le eventuali doglianze dei creditori che vedrebbero allungarsi i tempi di recupero del credito sottostante e potrebbero veder ridotta l'appettibilità del bene/prezzo di vendita,  bene che magari nel frattempo è abbandonato a se stesso con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di minusvalore creato dalla mancata manutenzione e/o atti da  vandalici e/o da  furti ?

Quindi il mancato rispetto delle limitazioni temporali, oltre ad imporre al giudice una revisione del giudizio di affidabilità del professionista delegato, non potrebbe essere oggetto di doglianze dei creditori che vorrebbero imporre alla procedura  il rispetto delle tempistiche previste nell'ordinanza di vendita o addittura vorrebbero   la sostituzione del delegato?

battistello pubblicato 23 luglio 2018

Mi scuso per la mia poca conoscenza Dell argomento ma dove posso recuperare l ordinanza in cui eventualmente il giudice impone delle tempistiche? Grazie

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

L'ordinanza di vendita deve essere pubblicata sui siti internet in cui è stato inserito l'avviso di vendita e la perizia di stima. Lo si ricava agevolmente dall'art. 490, comma secondo, c.p.c., a mente del quale l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima è inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

L'ordinanza di vendita deve essere pubblicata sui siti internet in cui è stato inserito l'avviso di vendita e la perizia di stima. Lo si ricava agevolmente dall'art. 490, comma secondo, c.p.c., a mente del quale l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima è inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

entiri78 pubblicato 24 luglio 2018

Buonasera

Volevo chiedere se eventualmente si può chiamare e chiedere al custode giudiziario se e quando il bene tornerà all’asta?

Grazie

savyfo pubblicato 25 luglio 2018

Buongiorno Astalegale

perdonate ma resta senza risposta la seguente domanda su esposta :" Quindi il mancato rispetto delle limitazioni temporali previste nell'oridnanza di vendita , oltre ad imporre al giudice una revisione del giudizio di affidabilità del professionista delegato, non potrebbe essere oggetto di doglianze dei creditori che vorrebbero imporre alla procedura  il rispetto delle tempistiche previste nell'ordinanza di vendita o addittura vorrebbero   la sostituzione del delegato? 

Inoltre in relazione a quanto scrivete più sopra, mi permetto proporVi alcune  nuove domande:" alla pubblicità legale on line  deve sempre essere allegata l'ordinanza di vendita? anche sul Portale Vendite Pubbliche? 

Grazie

inexecutivis pubblicato 29 luglio 2018

Ci sembrava di aver risposto alla domanda laddove avevamo detto che il mancato rispetto di queste direttive non può costituire oggetto di impugnativa da parte dei soggetti interessati, ma chiariamo il nostro pensiero. I creditori non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante (art. 100 cpc) a chiedere la sostituzione del professionista delegato "lento". Il ritardo, infatti, nel momento in cui si è determinato ha ormai irreversibilmente prodotto i suoi effetti e l'interesse del creditore è piuttosto quello ad avere una procedura "veloce" e non la sostituzione del delegato.

Quanto alla pubblicazione on line dell'ordinanza di vendita, va operato il distinguo che si ricava dalla lettura dei commi primo e secondo dell'art. 490 c.p.c.

Invero, ai sensi del primo comma della citata disposizione solo l'avviso di vendita deve essere pubblicato obbligatoriamente su un'area del sito del Ministero della giustizia denominata Portale delle vendite Pubbliche, con la conseguenza che, almeno in teoria, l'ordinanza di vendita non viene pubblicata sul Portale. Sennonché, tuttavia, nel momento in cui soggetto legittimato alla pubblicazione procede all'inserimento di una nuova inserzione il portale richiede che sia obbligatoriamente caricato un file al quale assegnare il nome ordinanza, con la conseguenza che non è raro trovare anche sul portale anche le ordinanze di vendita.

Viceversa, il secondo comma dell'art. 490 dispone che sui siti internet debbano essere pubblicati oltre all'avviso di vendita, anche l'ordinanza di vendita e la relazione di stima dell'esperto.

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

Quanto alla domanda di Entri78 osserviamo che questo tipo di domande rivolte al professionista delegato possono essere certamente rivolte.

entiri78 pubblicato 30 luglio 2018

Perfetto grazie infinite per tutti i dubbi e perplessità anche sciocche che mi togliete Buona giornata

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

grazie a lei

savyfo pubblicato 01 agosto 2018

Grazie mille per la chiarezza e  la completezza

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2018

Grazie a lei!

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