inexecutivis
pubblicato
29 luglio 2018
Ci sembrava di aver risposto alla domanda laddove avevamo detto che il mancato rispetto di queste direttive non può costituire oggetto di impugnativa da parte dei soggetti interessati, ma chiariamo il nostro pensiero. I creditori non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante (art. 100 cpc) a chiedere la sostituzione del professionista delegato "lento". Il ritardo, infatti, nel momento in cui si è determinato ha ormai irreversibilmente prodotto i suoi effetti e l'interesse del creditore è piuttosto quello ad avere una procedura "veloce" e non la sostituzione del delegato.
Quanto alla pubblicazione on line dell'ordinanza di vendita, va operato il distinguo che si ricava dalla lettura dei commi primo e secondo dell'art. 490 c.p.c.
Invero, ai sensi del primo comma della citata disposizione solo l'avviso di vendita deve essere pubblicato obbligatoriamente su un'area del sito del Ministero della giustizia denominata Portale delle vendite Pubbliche, con la conseguenza che, almeno in teoria, l'ordinanza di vendita non viene pubblicata sul Portale. Sennonché, tuttavia, nel momento in cui soggetto legittimato alla pubblicazione procede all'inserimento di una nuova inserzione il portale richiede che sia obbligatoriamente caricato un file al quale assegnare il nome ordinanza, con la conseguenza che non è raro trovare anche sul portale anche le ordinanze di vendita.
Viceversa, il secondo comma dell'art. 490 dispone che sui siti internet debbano essere pubblicati oltre all'avviso di vendita, anche l'ordinanza di vendita e la relazione di stima dell'esperto.