Per rispondere alla prima domanda formulata riteniamo che occorra partire dalle previsione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile… Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.
Da questa norma si ricava che il Giudice ordina la liberazione dell'immobile quando:
- non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'immobile;
- procede all'aggiudicazione.
Dunque, l'ordine di liberazione in sede di aggiudicazione non consente margini di discrezionalità, con la conseguenza che la sua adozione è obbligatoria.
Il successivo quarto comma dispone poi che l’ordine di liberazione “è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”.
Sulla scorta di queste premesse normative riteniamo che per ottenere la consegna dell’immobile anche prescindendo dall’emissione del decreto di trasferimento, suggeriamo di inoltrare al Giudice dell’esecuzione apposita istanza con la quale si chiede l’adozione dell’ordine di liberazione e la sua messa in esecuzione a cura del custode (e con oneri a carico della procedura).
Quanto alla seconda domanda, riteniamo che occorre preventivamente verificare quale medico abbia accertato e dichiarato l’intrasportabilità.
A nostro giudizio, una simile valutazione può effettivamente porsi quale ostacolo all’esecuzione per rilascio solo se l’accertamento della intrasportabilità dell’occupante sia stata accertata da un medico nominato a tal fine dal Giudice dell’esecuzione. Ove così non fosse, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al Giudice la nomina di un medico legale ai sensi dell’art. 68 c.p.c. al fine di far accertare se l’occupante, anche mediante l’adozione delle prescrizioni del caso volte a salvaguardarne la salute, possa o meno essere ricoverata in luogo di cura idoneo. È chiaro inoltre che deve trattarsi di una intrasportabilità assoluta, alla quale non è possibile ovviare nemmeno attraverso l’intervento dei mezzi del servizio 118.