Tempi comunicazione sospensione asta

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  • Ultimo messaggio 25 marzo 2022
AntonellaC pubblicato 23 marzo 2022

Buonasera,

Vi scrivo per chiedervi informazioni rispetto ai provvedimenti di sospensione di una vendita.

Il mio dubbio riguarda un'asta per cui è stato emesso un provvedimento di revoca della vendita e una sospensione della procedura nel giorno antecedente l'asta stessa. Se ho ben compreso, l'istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'asta. Questo ultimo termine non rispecchia, però, il termine entro cui deve essere accolta e pubblicizzata, giusto?

Chiedo chiarimenti in quanto, al di là dell'amara delusione, ho provveduto a far redigere una procura che ovviamente ha avuto un costo, che non avrei ovviamente provveduto a sostenere se avessi saputo della sospensione. Mi domandavo dunque, se ci fossero dei vizi di forma, se dunque fosse possibile ottenere un rimborso quantomeno della spesa succitata.

Vi ringrazio per il prezioso servizio.

Antonella

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robertomartignone pubblicato 23 marzo 2022

I motivi possono essere molteplici , la procedura è stata sospesa o estinta ? Provi a chiedere notizie al delegato , possibilmente scritte .Comunque non spetta alcun rimborso .

AntonellaC pubblicato 23 marzo 2022

Buonasera, Grazie per la celere risposta. La vendita è stata revocata e la procedura risulta sospesa. Provvederò a richiedere ulteriori informazioni al delegato che in sede di asta non ha dato ulteriori informazione purtroppo.

Quello che mi dispiace è, appunto, che ad averlo saputo in tempo utile non avremmo speso tempo e risorse per la partecipazione.

Grazie ancora.

Un saluto

robertomartignone pubblicato 23 marzo 2022

Il mercato delle aste NON è il mercato libero ! Sono cose completamente differenti , le procedure d 'asta hanno tempi , modalità e regole precise poi , per fortuna sottolineo , a volte i debitori si accordano con i creditori risolvendo la problematica . 

AntonellaC pubblicato 23 marzo 2022

Certamente, capisco quello mi sta dicendo. Il disappunto non è assolutamente in merito alla risoluzione del contenzioso, cosa per cui non si può essere che felici, quanto per le tempistiche con cui è stato comunicato il tutto.

Grazie ancora

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2022

I casi potrebbero essere molteplici.

In primo luogo la procedura potrebbe essere stata sospesa a norma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale “Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”.

In pratica potrebbe essere stata presentata un’istanza di sospensione (tempestiva) sulla quale il giudice ha deciso.

Altro caso potrebbe essere quello di una sospensione dell’esecuzione per intervenuto deposito di una domanda di concordato preventivo (che determina una improseguibilità temporanea dell’esecuzione a norma dell’art. 168 l.fall.) o di sovraindebitamento, o ancora una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa ex dl 24.8.2021, n. 114.

Ancora, la procedura potrebbe essere stata sospesa a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione.

Sono tutta accadimenti che, se intervenuti prima dell’aggiudicazione, impediscono il trasferimento del bene.

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