La risposta alla domanda formulata impone il preliminare richiamo a due norme:
la prima è l'art. 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), il quale estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”);
la seconda è rappresentata dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) la cui let. a) prescrive che ai fini del godimento dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza.
Entrambe le norme fanno riferimento al momento dell'acquisto, sicché la risposta all'interrogativo formulato costituisce, a nostro avviso, il precipitato di un interrogativo di più ampia portata, che riguarda la individuazione del momento in cui si verifica, nelle vendite esecutive, l'effetto traslativo, ossia il trasferimento di proprietà del bene pignorato in capo al soggetto acquirente.
A quest'ultimo riguardo osserviamo che secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Ed allora, venendo alla domanda, siamo dell'avviso che per cui il computo dei termini sopra indicati debba eseguirsi tenendo conto della data del decreto di trasferimento.
Precisiamo solo che la data da considerare non è quella della firma del decreto, bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).