Buongiorno, in data 27 luglio 2021 era prevista la vendita di ex depositi ATAC presso un notaio di Roma. Volevo quindi chiedere se è come è possibile accedere al verbale di vendita per capire se e a chi sono stati venduti. GraIe
Buongiorno, in data 27 luglio 2021 era prevista la vendita di ex depositi ATAC presso un notaio di Roma. Volevo quindi chiedere se è come è possibile accedere al verbale di vendita per capire se e a chi sono stati venduti. GraIe
Le suggeriamo di rivolgere formale (a mezzo pec o raccomandata a.r.) istanza al Notaio.
Chiedo scusa. Ho acquistato in asta un immobile strumentale al fine di avviare un attività legata a stagionalità ( palestra benessere ) . Ci siamo aggiudicati il bene pagato le tasse e abbiamo il DDT con relativo verbale. La ditta che deve consegnarci le chiavi è in ferie per 1 mese... I lavori di ristrutturazione sono vitali e il tempo perso diventa denaro perso. Come possiamo pretendere la consegna delle chiavi? Lo trovo inconcepibile che oltre alla burocrazia si aggiunga la beffa di perdere un mese e non poter avviare l attività alla fine di settembre. Possiamo , in quanto proprietari forzare la serratura? Grazie mille
In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.
La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.
In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).
Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.
Ergo, l’acquirente da quel momento consegue il diritto ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. applicabile anche alle vendite esecutive, posto che Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).
Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che “Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).
Il suggerimento che ci sentiamo dunque di offrire è quello di diffidare formalmente (a mezzo pec o racocmandata a.r.) il custode alla consegna immediata delle chiavi.