Tassazione sulla plusvalenza

  • 193 Viste
  • Ultimo messaggio 14 luglio 2019
fabio.ph pubblicato 04 maggio 2019

 Buongiorno,

Mi scuso se propongo una domanda che probabilmente è già stata fatta ma non riesco a trovare esatta corrispondenza nel forum.

 

Il 21 maggio parteciperò all'asta di un immobile; se aggiudicato vorrei usufruire dei benefici prima casa.

In quel caso qual è il tempo minimo che deve passare prima che io possa rivendere la casa?

Come viene calcolata (se esiste) la tassazione sulla plusvalenza dalla vendita?

grazie

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 08 maggio 2019

Per rispondere compiutamente alla domanda formulata occorre premettere che a norma del comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente decade dai benefici fiscali legati all'acquisto della "prima casa" in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto.

Le medesima disposizione prevede che la decadenza non si verifica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Come si vede, nel caso di rivendita del bene entro il quinquennio il legislatore non si accontenta di un nuovo acquisto compiuto entro l'anno alle stese condizioni in cui si è acquistato il primo immobile, ma richiede un quid pluris, rappresentato dal fatto che quell'immobile sia adibito dal contribuente ad abitazione principale.

Che questa sia la corretta interpretazione del dato normativo è stato confermato dalla corte costituzionale, con l'ordinanza n. 46 del 13.2.2009, nella quale si è affermato che la situazione di chi effettua il "primo acquisto" non sia "omogenea rispetto a quella di chi effettua il secondo acquisto", poiché il legislatore, con il citato ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa "ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale", eccezione che ha inteso subordinare ad una condizione "diversa e piú restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile".

paco pubblicato 10 luglio 2019

Buonasera, Ho bisogno di un chiarimento in merito alla plusvalenza. In marzo 2017 ho acquistato un rudere ed ora ad ultimazione della ristrutturazione sto procedendo alla vendita. Il problema sorge nel fatto che tutti i lavori eseguiti sono stati svolti in economia e che essendo un un'immobile privo tutt'ora di abitabilità non ho mai potuto spostare la residenza. Vengo al dunque, la plusvalenza che dovrò corrispondere è la differenza tra prezzo acquisto e quello di vendita o ho la possibilità di recuperare le spese sostenute, anche se dimostrabili in minima parte?

inexecutivis pubblicato 14 luglio 2019

Le spese detraibili a scomputo della plusvalenza sono solo quelle documentabili.

In difetto, non v'è alcuna possibilità.

Close