Tassazione aggiudicazione immobile strumentale da persona fisica a persona fisica

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  • Ultimo messaggio 12 dicembre 2019
planet.ice90 pubblicato 10 dicembre 2019

Buongiorno,

sono interessato a presentare (per conto mio: persona fisica) un'offerta in relazione ad una procedura esecutiva che vede ad oggetto la vendita di un bene strumentale (si tratta di un negozio di proprietà di una signora, anch'essa persona fisica).

Purtroppo non riesco a capire se l'eventuale traferimento sarà soggetto ad IVA in quanto bene strumentale (nonostante le parti coinvolte siano entrambe persone fisiche) o se il trasferimento è soggetto ad imposta di registro pari al 9% sul prezzo di aggiudicazione.

Rilevo che la base d'asta è di circa 53k Euro.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità.

 

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inexecutivis pubblicato 11 dicembre 2019

 Il post indicato da southgate risponde alla domanda.

planet.ice90 pubblicato 11 dicembre 2019

Caro Southgate e spettabile Astalegale,

vi ringrazio per il riscontro, tuttavia non riesco a capire se nel mio caso il traferimento è soggetto ad IVA o alla sola imposta di registro. 

Chiedo venia per la mia insistenza, ma non mastico molto di queste questioni.

Oltretutto mi ha appena risposto il delegato alla vendita, la quale mi ha riferito "se l’esecutato e l’aggiudicatario sono persone fisiche, pur trattandosi di un bene strumentale,  la tassazione è pari al 9% sul prezzo di aggiudicazione oltre le imposte ipotecarie e catastali pari ad  € 100,00=".

è quindi corretto il pagamento del 9% sull prezzo di aggiudicazione che dovrebbe attestarsi intorno ai 53/55k?

 

 

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2019

 La risposta alla domanda formulata si ricava dalla lettura dell’art. 10, comma 8-ter D.P.R. 633/1972, a mente del quale le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, (escluse quelle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione) sono esenti da iva.

Quindi, per verificare se il trasferimento sarà sogetto ad iva occorre verificare se ricorre una delle ipotesi che abbiamo indicato.

Le suggeriamo di chiedere formalmente al professionista delegato se si applicherà l'iva oppure no.

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