Tardiva liberazione

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  • Ultimo messaggio 11 settembre 2017
renatobasile pubblicato 09 settembre 2017

Salve, A marzo 2016 il mio cliente si è aggiudicato un' azienda agricola con immobile rurale. Il prezzo è stato pagato, il decreto emesso così come l' ordinanza contenente l' ordine di liberazione. Ripetuti sono stati gli accessi al fine di liberare il bene, conclusisi con un rinvio in particolare gli ultimi tre per ordine pubblico, nonostante sia stato richiesto l' intervento della forza pubblica gli uomini inviati non consentivano di procedere. Nel frattempo l' esecutato ha proposto una serie di opposizioni ex art. 617 c.pc ed ha impugnato il decreto di trasferimento. Ritenete possibile che l' aggiudicatario possa chiedere l' annullamento del decreto la restituzione delle somme versate e il risarcimento danni!? ( essendo un' azienda agricola il ritardo rappresenta un evidente danno economico). Come mi consigliate di procedere!? Grazie Renato Basile

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inexecutivis pubblicato 10 settembre 2017

Il tenore della domanda impone la formulazione di alcune premesse.

Da quanto è dato comprendere l’aggiudicatario lamenta la tardiva consegna dell’azienda agricola acquistata in sede esecutiva, la cui liberazione è stata più volte rinviata.

Così circoscritta la vicenda, al fine di comprendere se e quali tutele possono essere riconosciute all’acquirente andrebbero verificate le ragioni di questi rinvii, scandagliare se essi sono ascrivibili al custode (il quale non ha diligentemente curato l’attuazione dell’ordine di liberazione ai sensi del quarto comma dell’art. 560 c.p.c.) o alla forza pubblica intervenuta, la quale pur essendo stata richiesta, ha omesso di utilizzare i poteri d’istituto, ivi compresa la forza, al fine di prestare il necessario ausilio al custode medesimo. Si ricordi a questo proposito che il rifiuto di assistenza della forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del giudice, che sia determinato da valutazioni sull’opportunità dell’esecuzione medesima … costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione” (Corte Cost., 24 luglio 1998 n. 321) la quale ha aggiunto che la fase dell’esecuzione forzata … é diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità”.

Assai importanti a questo fine (e sempre che siano stati redatti) sono i verbali di accesso eseguiti dal custode.

Non riteniamo che il ritardo nella consegna del bene possa legittimare l’annullamento del decreto di trasferimento e la restituzione del prezzo, poiché così argomentando la responsabilità per la ritardata consegna verrebbe a gravare in capo ai creditori.

Inoltre, si tratterebbe di una ipotesi di inesatto adempimento (sub specie di inadempimento ritardato) insuscettibile di legittimare la risoluzione della vendita (o solo una riduzione del prezzo) trattandosi di un trasferimento non negoziale, espressamente sottratto alla disciplina della garanzia per i vizi dall’art. 2922 c.c..

 

Solo in una ipotesi di assoluta ed oggettiva impossibilità di consegna (dovuta ad esempio a perimento del bene) può, a nostro avviso, trovare spazio il rimedio risolutorio (del resto ammesso dalla costante giurisprudenza nelle fattispecie di aliud pro alio, la cui nozione è tuttavia interpretata – si veda ad es. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 29/01/2016- in modo assai più rigoroso di quanto non avvenga in ambito negoziale).

eppe pubblicato 10 settembre 2017

Salve, l'8 settembre 2016 ho acquistato all'asta un immobile.

Il decreto di trasferimento é datato 3 ottobre e consegnato l'8 dicembre 2016.

Il giudice non ha incaricato l'IVG di procedere alla liberazione dell'immobile.

Pertanto l'IVG si é limitata a informare l'ex proprietario di liberare l'immobile entro il 30 gennaio 2017 e cercare di fare una trattativa bonaria con gli occupanti.

Purtroppo la via bonaria mi ha fatto perdere 3 mesi di tempo e l'annullamento della richiesta di residenza da parte del Comune e la possibiltä di poterci abitare.

Ad aprile 2017 ho incaricato un avvocato di procedere per vie legali, ma a tutt'oggi l'avvocato,  a parte dirmi che la raccomandata agli occupanti ê stata inviata, e dopo 30gg ê ritornata perché non ritirata e che la richiesta di liberazione forzata é stata già richiesta e bisogna aspettare non sa dirmi altro.

Vorrei chiedere:

Non é possibile sapere a che punto sia la richiesta e chi sia chi deve intervenire ed entro quanto tempo?

Oppure bisogna solo aspettare un tempo indefinito e logorante sperando che chi di dovere si degni di intervenire oppure é possibile fare/sapere qualcosa?

É possibile chiedere i danni per occupazione abusiva, spese legali, mancata residenza ecc, eventualmente col pignoramento dei mobili o la trattenuta in busta paga di uno dei residenti?  ( una residente convivente con l'ex proprietario é regolarmente iscritta all'anagrafe comunale lavora e non ha pendenze fiscali o penali)

In attesa porgo cordiali saluti.

Grazie.

Giuseppe

 

inexecutivis pubblicato 11 settembre 2017

Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui è stata intrapresa una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e seguenti cpc.

Ciò premesso, non siamo in grado di fornire alcuna indicazione in ordine ai tempi di liberazione dell'immobile, poichè essi dipendono dal carico di lavoro dei singoli tribunali e dai tempi con cui si muoverà l'ufficiale giudiziario (che nell'esecuzione per rilacio si occupa materialmente dello stesso).

Possiamo tuttavia confermare che è possibile chiedere il risarcimento del danno per tardiva occupazione dell'immobile.

In questi casi, ottenuta sentenza di condanna dell'occupante, una strada ce certamente può essere percorsa per ottenere materialmente il pagamento del risarcimento, è quella del pignoramento presso terzi.

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