inexecutivis
pubblicato
10 settembre 2017
Il tenore della domanda impone la formulazione di alcune premesse.
Da quanto è dato comprendere l’aggiudicatario lamenta la tardiva consegna dell’azienda agricola acquistata in sede esecutiva, la cui liberazione è stata più volte rinviata.
Così circoscritta la vicenda, al fine di comprendere se e quali tutele possono essere riconosciute all’acquirente andrebbero verificate le ragioni di questi rinvii, scandagliare se essi sono ascrivibili al custode (il quale non ha diligentemente curato l’attuazione dell’ordine di liberazione ai sensi del quarto comma dell’art. 560 c.p.c.) o alla forza pubblica intervenuta, la quale pur essendo stata richiesta, ha omesso di utilizzare i poteri d’istituto, ivi compresa la forza, al fine di prestare il necessario ausilio al custode medesimo. Si ricordi a questo proposito che “il rifiuto di assistenza della forza pubblica all’esecuzione dei provvedimenti del giudice, che sia determinato da valutazioni sull’opportunità dell’esecuzione medesima … costituisce un comportamento illecito lesivo del diritto alla prestazione” (Corte Cost., 24 luglio 1998 n. 321) la quale ha aggiunto che “la fase dell’esecuzione forzata … é diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità”.
Assai importanti a questo fine (e sempre che siano stati redatti) sono i verbali di accesso eseguiti dal custode.
Non riteniamo che il ritardo nella consegna del bene possa legittimare l’annullamento del decreto di trasferimento e la restituzione del prezzo, poiché così argomentando la responsabilità per la ritardata consegna verrebbe a gravare in capo ai creditori.
Inoltre, si tratterebbe di una ipotesi di inesatto adempimento (sub specie di inadempimento ritardato) insuscettibile di legittimare la risoluzione della vendita (o solo una riduzione del prezzo) trattandosi di un trasferimento non negoziale, espressamente sottratto alla disciplina della garanzia per i vizi dall’art. 2922 c.c..
Solo in una ipotesi di assoluta ed oggettiva impossibilità di consegna (dovuta ad esempio a perimento del bene) può, a nostro avviso, trovare spazio il rimedio risolutorio (del resto ammesso dalla costante giurisprudenza nelle fattispecie di aliud pro alio, la cui nozione è tuttavia interpretata – si veda ad es. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 29/01/2016- in modo assai più rigoroso di quanto non avvenga in ambito negoziale).