Svolgimento gara informale dopo offerta migliorativa dopo asta telem. asincrona senza incanto

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  • Ultimo messaggio 14 marzo 2021
sfertika pubblicato 12 marzo 2021

Spettabile forum,

Ho partecipato ad una vendita telematica asincrona senza incanto per un immobile messo all'asta a seguito del fallimento dell'impresa costruttrice. In presenza di più offerte ritenute valide, l'avviso prevedeva la possibilità che gli offerenti potessero fare dei rilanci sulla piattaforma telematica predisposta per la vendita. A seguito della competizione tra gli offerenti mi sono aggiudicata la gara, ricevendo subito il verbale di aggiudicazione dal quale risulta che sono aggiudicatario (nel verbale non si parla mai di aggiudicatario provvisorio).

Il curatore ha provveduto a trasmettere al giudice delegato la documentazione relativa all'esito dell'asta telematica il giorno dopo la chiusura della stessa.

L'avviso di vendita non fa riferimento specifico ad una normativa che regola il funzionamento della gara nel suo insieme, ma fa un unico rimando all'art. 107 l. fall, comma 4, riguardante la possibilità del curatore di accettare offerte migliorative del 10%, in un lasso di tempo di 10 giorni dopo l'esperimento telematico di vendita.

L'offerta migliorativa è arrivata il 10° giorno (venerdì), pertanto mi è stata comunicata dal curatore la sospensione della vendita a mezzo pec, a fine giornata lavorativa. Parallelamente, il curatore ha fatto istanza al giudice delegato di riapertura di una gara informale tra me e il nuovo offerente presso il suo studio.

Il giudice delegato si è preso 14 gg per rispondere, e sempre di venerdì, dopo la fine della giornata lavorativa il curatore notifica via pec l'autorizzazione alla sospensione con la dicitura apposta sull'istanza del curatore "si autorizza quanto richiesto" + nome del giudice + data. Questa autorizzazione manca di firma, timbro o motivazione a supporto della necessità di riaprire la gara.

Dalle varie riesposte lette sui forum di settore, mi sembrava di aver capito che il curatore ha la facoltà di sospendere l'asta sulla base di molteplici fattori, di cui quello economico ne è solo una parte e che la delibera del giudice deve essere comunque motivata.

Infine, il nuovo termine per la gara informale è fissato a meno di una settimana dalla data di notifica dell'autorizzazione del giudice.

Il mio quesito è: questo percorso è normale e rispettoso della norma di legge?

Ringrazio anticipatamente chi chiarirà le mie perplessità!

inexecutivis pubblicato 14 marzo 2021

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017), a meno a che il rinvio ad essa sia comunque previsto.

Lo spirito della norma, volto alla massimizzazione del risultato della vendita, porta gli interpreti a ritenere (secondo noi correttamente) che legittimato a presentare l'offerta migliorativa sia chiunque, e dunque anche colui che non abbia partecipato alla vendita già svoltasi.

La norma parla di offerta migliorativa presentata per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, ma è evidente che nl caso in cui vi sia stata una competizione tra gli offerenti il 10% va calcolato sul prezzo più alto raggiunto, altrimenti la disposizione non avrebbe senso.

Il tenore della norma consente di ritenere che l’offerta va da presentata al curatore poiché è costui a valutare di sospenderla (anche se chiaramente l’ultima parola spetta comunque al Giudice). Del resto, è il curatore che ha la gestione diretta della procedura.

È certamente lecito chiedersi se, presentata una offerta migliorativa ex art. 107 quarto comma, il curatore sia obbligato a sospendere o se invece possa esercitare un qualche apprezzamento discrezionale.

La seconda strada ci sembra preferibile.

Invero, la disposizione, così come riformata dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

Presentata ed accolta una offerta migliorativa, a nostro avviso occorre procedere ad un nuovo esperimento di vendita, al quale tuttavia a nostro avviso dovrebbero essere ammessi anche coloro che non hanno partecipato al primo esperimento.

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