Svolgimento della “procedura” con modalità telematiche.

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2022
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 13 settembre 2016

Il novellato art.569 c.p.c. prevede che lo svolgimento della procedura, ivi compreso il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Tale disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal Giudice dell’Esecuzione o dal Professionista Delegato.

Dall’attenta lettura di tale articolo (569 c.p.c.)  si legge : “Con la stessa ordinanza, il Giudice stabilisce,” etc.

Domanda :

-            L’attuazione di tale norma rientrerà nella discrezionalità del G.E. ?  -   I portali di pubblicità Legale,(compreso astalegale.net) si sono già  attivati ad espletare le aste telematiche e quando andranno in funzione?

Un cordiale saluto

Firmato: angelo tedesco  

centroconsulenzastegiudiziarie

 

 

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inexecutivis pubblicato 15 settembre 2016

 Il nuovo art. 569 c.p.c., come modificato dal dl 59/2016 prevede, a proposito della vendita telematica, che il Giudice «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» che la stessa si svolga «con modalità telematiche nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis del medesimo decreto legge, la norma si applica alle vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accerta la funzionalità del portale delle vendite pubbliche, e che dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2017.

Queste premesse normative ci consentono di rispondere alla sua domanda nel senso che, com’è giusto che sia, continuerà ad essere il Giudice dell’esecuzione a stabilire se la vendita dovrà svolgersi con modalità telematiche o meno, e che tale previsione riguarderà solo le vendite che, se il decreto verrà emanato nei tempi prescritti, saranno disposte a partire dal 28 ottobre 2017.

inexecutivis pubblicato 23 settembre 2016

Ci scusiamo con il lettore se non abbiamo risposto all'ultimo dei quesiti posti. Lo facciamo adesso. 

Non siamo in grado di dire come si stiano organizzando gli altri portali di pubblicità legale; possiamo tuttavia dire che Astalegale.net già da tempo dispone una piattaforma per le vendite telematiche (https://immobiliare.spazioaste.it), in uso presso diversi tribunali.

sporleder pubblicato 14 aprile 2018

 Buongiorno,non mi è chiaro in quanto tempo e come viene restituita la cauzione in caso di mancata aggiudicazione dell'immobile in seduta d'asta telematica. Un cordiale saluto  

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che la disciplina della restituzione della cauzione nelle vendite che si svolgono in modalità telematica (secondo uno dei tre modelli previsti dagli artt. 21, 22 e 24 del dm 26 febbraio 2015, n. 32) non soggiace a regole diverse da quelle previste per la vendita tradizionale.

Ergo, deve ritenersi applicabile la revisione di cui all'art. 580 cpc, a mente del quale la cauzione viene immediatamente restituita all'offerente non aggiudicatario.

Ovviamente, le modalità attraverso le quali questa norma si attua nelle vendite telematiche, laddove la cauzione potrebbe essere stata versata con bonifico bancario (e ciò è possibile nelle ipotesi di vendita sincrona mista, prevista dall'art. 22 del citato dm 32/2015) sono peculiari, poiché è necessario che il professionista delegato esegua un bonifico in favore dell'offerente non aggiudicatario, oppure che quest'ultimo sia autorizzato dal giudice dell'esecuzione a recarsi presso l'istituto di credito per ritirare il relativo importo.

donato pubblicato 21 ottobre 2020

Salve, in merito alla registrazione di una procedura telematica allo step 5 "offerta" e alla voce "dati offerta" > "Termine di Pagamento ", i "termine di pagamento" a cosa si riferisce? Si riferisce alla data entro cui saldare il prezzo offerto ( in genere 120 giorni )?

Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2020

esatto

Porto pubblicato 31 ottobre 2020

Buongiorno, All offerta telematica vanno allegati il documento di identità, codice fiscale e contabile del bonifico in formato PDF senza firmarli digitalmente? In caso di riacquisto prima casa in altro comune dove si intende stabilire la residenza è necessario allegare anche un autodichiarazione per le agevolazioni prima casa e per usufruire del credito d imposta, o può essere fatta in un secondo momento? Grazie

inexecutivis pubblicato 02 novembre 2020

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che il D.M. n. 32 del 2015 non prevede che il documento d'identità, del codice fiscale, e la contabile del bonifico siano firmati digitalmente. Quanto alla dichiarazione di voler usufruire dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa, osserviamo che non è necessario formulare questa dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta di acquisto potendo la stessa essere resa anche successivamente.

Infatti, i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Come si vede, la norma sopra richiamata prescrive che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa debba essere dichiarata dall’acquirente in sede di vendita. Siffatta dichiarazione, pertanto, costituisce un preciso onere a carico dell’acquirente, il cui adempimento costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali richieste, e la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenza, nella esigenza di consentire all’Agenzia delle entrate di compiere tempestivamente le verifiche funzionali ad accertare la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici richiesti (Cass. 6 giugno 2002, n. 8163; 12 marzo 2003, n. 3604; 10 settembre 2004, n. 18300).

Applicando ed adattando i principi appena esposti alla vendita esecutiva, è chiaro che la dichiarazione del contribuente deve essere resa in seno al decreto di trasferimento, poiché esso costituisce l’equivalente dell’atto di compravendite nelle vendite negoziali, poiché si tratta del provvedimento che determina il materiale trasferimento della proprietà.

Ciò detto, il momento ultimo in cui questa dichiarazione può essere resa va identificato con la registrazione del decreto di trasferimento. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 19 aprile 2013, n. 9569, la quale ha affrontato il caso del contribuente che, dopo la registrazione del decreto di trasferimento, aveva chiesto all’agenzia delle entrate il rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza, dichiarando, appunto, di possedere i benefici per fruire dell’agevolazione.

Alla stessa conclusione era giunta, in passato, anche l’agenzia delle entrate con la risoluzione 3.10.2008, n. 370, con la quale, appunto, era stato affermato che un atto integrativo del decreto di trasferimento per fruire delle agevolazioni "prima casa" poteva intervenire, al più tardi, prima della registrazione del decreto, precisando che l’atto integrativo doveva rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma che l’autentica della sottoscrizione poteva intervenire anche da un pubblico ufficiale che non fosse il Giudice dell’esecuzione.

Porto pubblicato 04 novembre 2020

Grazie per la chiarezza e la disponibilità

inexecutivis pubblicato 05 novembre 2020

grazie a lei!

riccobra pubblicato 15 marzo 2022

Se inavvertitamente viene firmata una seconda volta l'offerta (senza alterarne il contenuto e senza cliccare due volte sul file) puo' essere considerata valida?

 

 

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2022

L'offerta firmata due volte non è invalida, perchè firmare due volte l'offerta di acquisto non ne determina alcun vizio.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it.)

valeriobianchi pubblicato 16 ottobre 2022

Buongiorno mi sono accorto dopo l'invio del'offerta  per parteciare ad un asta di aver commesso un errore, Si può nuovamente inserire una nuova offerta con tutti i documenti giusti? 

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