Superbonus per condomìni con unità immobiliari pignorate

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  • Ultimo messaggio 07 marzo 2022
ricdb pubblicato 06 marzo 2022

Buonasera, vivo in un condominio minimo con diverse unità immobiliari pignorate (comunque meno di 1/3 del fabbricato).
Il custode giudiziario, informato della decisione di accedere ai lavori del superbonus, ci ha intimato con pec di non procedere ad alcuna attività prima del benestare del giudice delle esecuzioni. Chiedo anzitutto se realmente ci occorre un'autorizzazione del giudice in tal senso, o se possiamo procedere ugualmente, avendo le maggioranze previste per legge ed essendo disposti a procedere all'accollo delle spese relative alle unità pignorate.

Chiedo altresì se la convocazione in assemblea debba essere fatta al custode giudiziario o al debitore esecutato. Grazie in anticipo 

inexecutivis pubblicato 07 marzo 2022

Rispondiamo all’interrogativo osservando che a nostro giudizio la procedura esecutiva rimane estranea alla vicenda, poiché il credito d’imposta non può essere ascritto alla categoria dei frutti civili.

Questi, infatti, a norma dell’art. 820, ultimo comma, c.c., sono “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.

Quindi sono frutti civili il corrispettivo del godimento del bene riconosciuto ad altri.

Tra essi quindi essi non può ricomprendersi il credito d’imposta per lavori di riqualificazione energetica, poiché esso è articolato riconoscendo al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria di poter versare una somma inferiore a quella dovuta, nella misura pari alla spesa sostenuta per la riqualificazione energetica del condominio.

Si aggiunga, inoltre, che a norma dell’art. 12 de lD.L. 19/05/2020, n. 34 il credito d’imposta non sorge automaticamente per effetto dell’esecuzione degli interventi, ma costituisce una scelta discrezionalmente compiuta dal contribuente.

Quanto alla partecipazione all’assemblea condominiale, riteniamo che la legittimazione a partecipare spetti al custode ove sia necessario partecipare ad assemblee condominiali il cui oggetto riguardi argomenti potenzialmente capaci di incidere sul valore della proprietà individuale pignorata e sulla corretta conservazione della medesima.

In questi casi il custode giudiziario, in adempimento dell’obbligazione di conservazione ed amministrazione del bene, deve partecipare all’assemblea ed esercitare il diritto di voto secondo buona fede, tenendo in considerazione anche l’interesse dell’aggiudicatario.

Peraltro indicazioni in questa direzione si rinvengono nell’art. 3 del d.m. 80/2009 (recante i criteri di determinazione del compenso del custode) il quale prevede specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali, tra cui figura la partecipazione alle assemblee condominiali.

Anche la giurisprudenza di legittimità, pur non essendosi ma esplicitamente occupata dell’argomento, ha riconosciuto la legittimazione del custode di quote societarie sottoposte a sequestro penale a partecipare alle delibere dell’organo assembleare (Cass. Sez. I, 11/11/2005 n. 21858). Anche la dottrina ammette la legittimazione del custode.

Quanto alla giurisprudenza di merito Tribunale Cosenza Sez. I, Sent., 11/01/2021 ha ritenuto sussistere la legittimazione del custode quante volte l’argomento posto all’ordine del giorno sia suscettibile di incidere sulla conservazione ed amministrazione del bene, aggiungendo che se la deliberazione dovesse avere ad oggetto il compimento di un atto di straordinaria amministrazione sarebbe necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione. In senso contrario Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009.

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