SUBENTRO MUTUO FONDIARIO

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2018
jjlov1986 pubblicato 30 giugno 2018

Buongiorno,

il mio problema è che non riesco ad ottenere i dati per verificare la convenienza ad optare per la facoltà concessami dal comma 5 art. 41 del TUB.

Mi spiego meglio, già dal giorno dopo l'aggiudicazione ho scritto al professionista delegato per informarlo che ero intenzionato a verificare la convenienza ad optare per la facoltà concessami dal comma 5 art. 41 del TUB, per tanto i conteggi per il saldo prezzo avrebbero dovuto contenere le informazioni relative (importo debito residuo, importo rate scadute, importo accessori e spese). 

A distanza di circa 20 gg dall'aggiudicazione il professionista delegato mi ha inviato i conteggi per il saldo del prezzo che però non hanno al loro interno la divisione che mi permete di verificare la convenienza ad optare per la facoltà concessami dal comma 5, ma semplicemente suddivisi secondo l'importo complessivo da saldare direttamente al creditore fondiario, quanto da saldare sul conto della procedura, il totale delle tasse di trasferimento e la quota parte delle spese professionali per il trasferimento.

Ho quindi scritto nuovamente (sempre a mezzo PEC) al professionista delegato sollecitando i conteggi così come richiesti nelle mie precedenti mail. 

Il professionista delegato, che non risponde mai alle PEC, mi ha quindi contattato più volte telefonicamente per informarmi che l'attività da me richiesta è esclusa dal suo incarico e che se mi necessitano conteggi diversi rispetto a quelli che mi ha già inviato mi sarei dovuto rivolgere direttamente al creditore fondiario.

Ora, mi chiedo....  è mai possibile che debba procedere direttamente con il creditore fondiario.... ed anche quando riuscissi ad ottenre dal creditore i conteggi, questi che valore avrebbero se non dovessero pervenirmi direttamente dal professionista delegato (che se non erro è delegato dal Giudice anche alla verifica del corretto pagamento)??? 

Potete sugerirmi argomentazioni che possano convinecere il professionista delegato a farmi ottenre i conteggi richiesti?? Vorrei evitare di far intervenire un altro avvocato ed ingarbugliare maggiormente la questione.

Vi ringrazio per l'attenzione.

 

 

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inexecutivis pubblicato 03 luglio 2018

A nostro avviso il comportamento del professionista delegato non è corretto in quanto lo stesso sta venendo meno agli obblighi che gli derivano dalla delega ricevuta, per le ragioni che seguono.

In primo luogo va considerato che a mente dell'art. 591 bis, comma terzo n. 10 c.p.c. il professionista delegato provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c., assunzione del tutto assimilabile a quella di cui all'art. 41, comma quinto, TUB.

In secondo luogo, il quarto comma del medesimo art. 591 bis prevede che nell'avviso di vendita sia specificato che tutte le attività che a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal Giudice, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio, con la conseguenza che la figura del professionista delegato viene a porsi quale referente della procedura verso l'esterno.

In terzo luogo occorre rilevare che a mente dell'art. 41, comma quinto TUB l’aggiudicatario può subentrare nel contratto di mutuo solo previo pagamento, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese, con la conseguenza che in capo al professionista delegato grava il compito di controllare che questo termine sia rispettato, così come egli è tenuto a verificare che sia rispettato il termine per il versamento del saldo del prezzo.

In quarto luogo osserviamo che durante il tempo intercorrente tra la dichiarazione dell’aggiudicatario di volersi avvalere dell’istituto in parola e quello in cui l'istituto di credito comunica l’importo da versare, il termine per il versamento del saldo del prezzo rimane inevitabilmente sospeso, poiché altrimenti l'inerzia della banca, costringendo l'aggiudicatario al versamento del saldo in favore della procedura al fine di non incorrere nella decadenza, gli impedirebbe l'esercizio del diritto al subentro.  

Infine, occorre tenere presente che, per espressa previsione del citato art. 41, l'aggiudicatario deve procedere anche al pagamento delle spese, le quali dovranno essergli inevitabilmente comunicate proprio dal professionista delegato, tenuto anche conto del fatto che spese relative al processo di esecuzione (compreso il compenso del delegato medesimo) sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice e dunque non possono essere autodeterminate dall’istituto di credito (o dal delegato stesso), con la conseguenza che il professionista delegato dovrà comunicare all’aggiudicatario i conteggi di cui abbiamo detto, dopo che il Giudice ha pronunciato il relativo decreto di liquidazione.

Difronte all'inerzia del delegato, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di depositare nella cancelleria dell'esecuzione una formale istanza con la quale si manifesta espressamente la volontà di avvalersi del diritto al subentro, e si chiede di conoscere quale importo occorra versare a titolo di rate scadute, interessi e spese.

jjlov1986 pubblicato 04 luglio 2018

Vi ringrazio per l'esauriente risposta.

Se posso, vorrei ulteriormente chiedere:

per   "importi di accessori e spese", da pagare direttamente al creditore forndiario unitamente alle rate scadute, cosa si intende? Le spese in prededuzione relative alla procedura sono ricomprese tra quelle da pagare insieme alle rate scadute? e gli interessi legali sulle rate non pagate?

Vi ringrazio per l'ulteriore precisazione

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2018

Tutte le spese indicate nella richiesta di precisazioni sono oggetto di versamento diretto in favore dell'istituto di credito. Lo si ricava dall'art. 41, comma quinto TUB a mente del quale il subentro presuppone il pagamento (nei 15 giorni) delle rate scadute, degli accessori e delle spese, tra cui certamente vanno compresi sia gli interessi (accessori) che le spese della procedura.

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