subentro ex art 41 comma 5 TUB

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gpp1964 pubblicato 05 settembre 2018

Buon giorno, due domande:

1) in caso di aggiudicazione di casa all'asta con subentro nel mutuo fondiario (art 41 comma 5 TUB) quali sono le spese a carico dell'aggiudicatario e com'e' possibile conoscerle in anticipo rispetto all'aggiudicazione?

2) non conoscendo le spese di parte bancaria, com'e' possibile regolarsi relativamente all'offerta? Per es. se il mutuo ha un debito residuo di €150.000 e l'offerta minima possibile e' di € 125.000, avendo interesse all'acquisto, ha senso fare un offerta per almeno il capitale residuo piu' eventualmente un minimo per gli interessi e spese varie, dato che saranno comunque integralmente pagate?

grazie per l'attenzione

GP

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gpp1964 pubblicato 06 settembre 2018

Salve, approfitto del tempo di attesa per la risposta per meglio precisare la domanda riguardo alle spese.

In caso di subentro ex art 41 comma 5, l'aggiudicatario deve corrispondere entro 15 giorni le rate scadute, gli accessori e le spese.

Vorrei una precisazione sulle spese se possibile: si parla di spese sostenute direttamente dal procedente, oppure di tutte le spese integrali della procedura, anche quelle che con acquisto diretto senza subentro normalmente non sarebbero a carico dell'assegnatario?

Grazie per l'attenzione.

GP

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2018

La risposta alla domanda non può che essere articolata, poiché tocca nervi scoperti dell'istituto di cui si chiede.

L’art. 41, comma quinto, TUB consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento alla banca, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese. Il tenore letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine al fatto che non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione né il consenso del creditore fondiario, trattandosi di un diritto potestativo dell’aggiudicatario rispetto al quale dunque la posizione giuridica soggettiva dell’istituto fondiario si qualifica in termini di mera soggezione.

La norma presenta tuttavia almeno due problemi pratici.

Il primo può porsi nel caso in cui la banca non provveda alla quantificazione della somma che l’aggiudicatario deve versare, così precludendogli di esercitare il diritto di subentrare al debitore nel finanziamento nel termine di quindici giorni previsto dalla legge. Il secondo attiene alla tutela dei creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto al creditore fondiario (il caso per la verità è piuttosto raro, poiché la banca è normalmente titolare di una ipoteca di primo grado).

In ordine alla prima questione va osservato che un rifiuto del creditore è illegittimo in quanto lesivo del diritto potestativo del creditore. In tali casi quindi la banca deve essere diffidata al deposito dei conteggi entro un termine, decorso il quale è possibile procedere all’espletamento di consulenza tecnica.

Quanto al secondo aspetto, deve essere condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario, ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento in essere.

Ed allora, se l’aggiudicatario intende avvalersi di questa facoltà il professionista delegato dovrà in primo luogo richiedere alla banca l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese; per queste ultime osserviamo che quelle relative al processo di esecuzione sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice e dunque non possono essere autodeterminate dall’istituto di credito, con la conseguenza che il professionista delegato dovrà sottoporle al Giudice dell’esecuzione ai fini della pronuncia del decreto di liquidazione.

Eseguiti i conteggi, gli stessi andranno trasmessi all’aggiudicatario, che avrà a disposizione 15 giorni di tempo per eseguire il versamento di quanto indicato dall’art. 41, comma quinto.

È da chiedersi se durante il tempo intercorrente tra la dichiarazione dell’aggiudicatario di volersi avvalere dell’istituto in parola e quello in cui il professionista delegato comunica l’importo da versare in favore del creditore fondiario, il termine per il versamento del saldo del prezzo rimanga sospeso o meno. La risposta preferibile, nel silenzio della norma, deve essere negativa, poiché la perentorietà del termine per il versamento del saldo e l'esigenza di assicurare certezza ai tempi della procedura pare debbano prevalere rispetto al diritto dell'aggiudicatario di avvalersi di questa facoltà. Se la banca non risponde in tempo utile, questo significherà che l'aggiudicatario potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno che abbia subito in ragione del ritardo con cui ella ha comunicato quanto doveva.

Inoltre, è da ritenersi che la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 41 tub non può incidere sulla misura del prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che se esso è maggiore della sommatoria tra capitale residuo, rate scadute ed accessori, l’aggiudicatario dovrà versare la differenza in favore della procedura.

Così ricostruiti i caratteri della disciplina, è evidente che la convenienza in ordine la subentro nel contratto di finanziamento contratto dal debitore esecutato andrà valutata caso per caso. Così, ad esempio, se l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese è superiore al prezzo di aggiudicazione, l’istituto non sarà sostanzialmente applicabile.

Allo stesso modo, se il valore del capitale residuo da restituire è maggiore della differenza tra prezzo di aggiudicazione rate scadute, esso non sarà conveniente poiché l’aggiudicatario sarebbe chiamato a restituire, in linea capitale, una somma (cui andranno aggiunti gli interessi corrispettivi previsti nel contratto di mutuo) maggiore del prezzo di aggiudicazione.

In definitiva esso, mediamente, conviene solo quando il prezzo di aggiudicazione è superiore all’importo del capitale residuo più le spese di procedura. In questo caso, subentrando nel contratto di mutuo, una parte del prezzo di aggiudicazione potrà essere versata (mediante subentro nel contratto) alle condizioni stabilite nel mutuo stipulato dal debitore.

Una ultima notazione merita di essere spesa a proposito dell’applicabilità dell’istituto in parola nelle ipotesi, di non rara verificazione, di esecuzione forzata intrapresa dal cessionario del credito, poiché è evidente che in questo caso ad agire esecutivamente non sarà stato il mutuatario, bensì il terzo acquirente del credito rimasto inadempiuto.

È da ritenersi in argomento che, stante il tenore letterale della norma e la sua funzione di migliore tutela del credito fondiario, cui si accompagna, nella specie, l’attribuzione di una posizione di vantaggio per l’aggiudicatario, la cessione del credito non impedisca l’esercizio del diritto al subentro. Peraltro il cessionario creditore procedente non subisce alcun pregiudizio, poiché comunque riceve il pagamento delle rate scadute, degli interessi e delle spese.

Piuttosto il dubbio si pone in ragione del fatto che verosimilmente la cessione è stata preceduta dalla risoluzione del contratto di finanziamento, dubbio che la dottrina risolve ritenendolo non ostativo in ragione della specialità della norma, o ricorrendo all’applicazione dell’ambigua nozione di reviviscenza.

gpp1964 pubblicato 07 settembre 2018

grazie della prontissima e articolata risposta, che pero' mi lascia ancora un dubbio che vi ripropongo.

E' giusto dire quindi che nel caso in ipotesi TUTTE le spese della procedura, anche quelle che non sono dirette del procedente (oltre al capitale, interessi e mora), ma anche quelle per es. della pubblicita', i compensi per i professionisti e tutto il compenso per il professionista delegato, e non solo la quota prevista normalmente per l'aggiudicatario che compri con pagamento diretto, viene ad essere a carico dell'assegnatario ex. ART 41 comma 5?

Di nuovo grazie

GP

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2018

Esatto, sono sono tutte spese che gravano sull'aggiudicatario.

gpp1964 pubblicato 07 settembre 2018

Molte grazie.

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2018

grazie a lei

gpp1964 pubblicato 11 ottobre 2018

Buon giorno, essendo in fase di finalizzazione gradirei un chiarimento su le voci che compongono il prezzo di offerta. Faccio un esempio ipotetico.

  • -Offerta di aggiudicazione immobile € 200.000
  • -rate impagate, interessi, mora, spese accessorie del mutuo da accolare € 25.000
  • -spese di procedura totali liquidate dal giudice € 25.000
  • -mutuo residuo (una volta pagate le rate impagate) € 100.000

E' giusto ritenere che il saldo che debba essere pagato in contanti sia € 50.000 e che questo possa essere pagato entro i 120 gg dall'aggiudicazione (mentre la parte relativa all'accollo del mutuo deve essere pagata entro 15 gg)?

Grazie in anticipo.

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2018

No, non è corretto.

Come abbiamo detto nelle precedenti risposte, L’art. 41, comma quinto, TUB consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento alla banca, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.

Quindi, rate impagate e spese devono essere versate alla banca non già nel termine dei 120 giorni, ma in quello di 15, unitamente alle spese di procedura sostenute dalla banca.

È il restante importo che potrà essere versato nei 120 giorni.

gpp1964 pubblicato 23 ottobre 2018

Grazie della risposta, in realta' era quello che chiedevo ma evidentemente non ero stato chiaro.

Un ultima domanda se permette:

In caso di cessione del credito e risoluzione da parte della banca del finanziamento, e' sempre applicabile la norma, e come si puo' chiederne l'applicazione eventualmente se la banca fa opposizione?

saluti cordiali

 

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2018

L'interrogativo posto è problematico poiché le opinioni che sono state espresse sul tema non sono univoche.

A nostro avviso deve partirsi dalla lettura del comma quinto dell'art. 41 TUB, laddove è previsto che “l’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi”.

Questo essendo il tenore letterale della norma, riteniamo che la cessione del credito non impedisca l’esercizio del diritto al subentro. Peraltro il cessionario creditore procedente non subisce alcun pregiudizio, poiché comunque riceve il pagamento delle rate scadute, degli interessi e delle spese.

Il dubbio si pone ancora di più nelle ipotesi in cui la cessione del credito è stata preceduta dalla risoluzione del contratto di finanziamento, ipotesi in cui parte della dottrina ha ritenuto non applicabile la norma, mentre altri lo hanno ammesso, ricorrendo all’applicazione dell’ambigua nozione di reviviscenza.

stedo pubblicato 03 aprile 2019

Riprendo questa discussione per chiedere un parere sulla spese da saldare, nell ipotesi in cui il creditore fondiario non sia il procedente.
In tal caso, devono essere saldate, entro 15 gg, anche le spese, anticipate per la procedura e quelle legali, sostenute e liquidate in favore del creditore procedente oltre a quelle del fondiario il cui credito residuo è superiore al prezzo di aggiudicazione del lotto ?

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

La risposta è affermativa, poichè diversamente le spese di procedura (che gondono del privilegio dicui all'art. 2770 e che sono preferite anche al privilegio dell'ipotecario) rimarrebbero definitivamente a carico di colui il quale le ha anticipate, il violazione della citata disposizione.

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