Subentro a contratto di mutuo fondiario

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  • Ultimo messaggio 10 dicembre 2020
rickhunter pubblicato 03 dicembre 2020

Buonasera,

Voglio partecipare ad un'asta, nell'avviso dell'immobile di mio interesse è presente questa inquietante dicitura. Che significa esattamente, che nel caso il debitore avesse un mutuo e non lo abbia pagato (gran parte dei casi), questo viene accollato all'aggiudicatario? Dalla perizia non risulta nulla in proposito e sinceramente, mi sembrerebbe alquanto truffaldino, chiaro che nessuno vorrebbe 'subentrare'. Potete aiutarmi a chiarire? Grazie

 

"Ove il creditore procedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.41 comma 5 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 ha facoltà di subentrare nel contratto di mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione del calcolo da parte dell'Istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell'offerta, in mancanza, nel termine di 120 giorni all'esito della gara. Ove l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta dovrà, ai sensi dell'art. 41 comma quarto, del D. Lgs -19/93 n. 385, corrispondere direttamente al creditore fondiario (sul conto di cui Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 9 il creditore fondiario avrà fornito le coordinate bancarie al delegato prima della vendita entro il termine di deposito del saldo prezzo, il 70% del saldo del prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto istituto (per capitale, accessori e spese) ovvero il diverso importo che sarà quantificato dal professionista delegato (in ossequio alla ordinanza di vendita), versando il restante 30% (oltre all'importo per gli oneri fiscali e la quota di compenso del delegato ex art.2, settimo comma, DM 227/2015) sul conto corrente bancario intestato alla Procedura. Del versamento effettuato direttamente in favore del creditore fondiario l'aggiudicatario dovrà fornire attestazione al professionista delegato."

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inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2020

Per rispondere alla sua domanda riteniamo di dover muovere dalla lettura dell’art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

Questo chiaramente non vuol dire che l’aggiudicatario debba estinguere tutto il debito dell’esecutato, ma semplicemente che una quota parte di prezzo andrà versata all’istituto di credito.

La stessa cosa vale a proposito della facoltà di subentro.

L’espressione si riferisce all’art. 41, comma quinto, del testo unico bancario, il quale consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento alla banca, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.

Anche in questo caso si tratta di una mera facoltà, rimessa all’aggiudicatario.

rickhunter pubblicato 04 dicembre 2020

Precisissimi, grazie mille, ora è più chiaro. Ho anche capito che, indicativamente, le spese accessorie tra oneri vari, cancellazioni delle trascrizioni, parcella del delegato, e imposte, siamo attorno al 15% del prezzo dell'asta.

E' importante avere un ordine di grandezza verso il quale si va incontro... Dove si indica se si vorrà utilizzare i bonus prima casa? Io sono incerto, perché penso di spendere una cifra molto limitata e non vorrei dover fare tutta la trafila del cambio di residenza in altra città, anche se so che si può fare entro 18 mesi.

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2020

L'importo delle spese potrebbe anche essere superiore al 15% nel caso di rasferimenti soggetti ad iva senza agevolazioni.

Quanto al momento ultimo per rendere la dichiaraizone di volersi avvalere dei benefici prima casa, riteniamo utile svolgere le seguenti considerazioni.

Per rispondere alla domanda formulata è necessario analizzare brevemente la norma di riferimento in materia di benefici “prima casa”.

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Come si vede, la norma sopra richiamata prescrive che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa debba essere dichiarata dall’acquirente in sede di vendita. Siffatta dichiarazione, pertanto, costituisce un preciso onere a carico dell’acquirente, il cui adempimento costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali richieste, e la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenza, nella esigenza di consentire all’Agenzia delle entrate di compiere tempestivamente le verifiche funzionali ad accertare la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici richiesti (Cass. 6 giugno 2002, n. 8163; 12 marzo 2003, n. 3604; 10 settembre 2004, n. 18300).

Applicando ed adattando i principi appena esposti alla vendita esecutiva, è chiaro che la dichiarazione del contribuente deve essere resa in seno al decreto di trasferimento, poiché esso costituisce l’equivalente dell’atto di compravendite nelle vendite negoziali, poiché si tratta del provvedimento che determina il materiale trasferimento della proprietà.

Ciò detto, il momento ultimo in cui questa dichiarazione può essere resa va identificato con la registrazione del decreto di trasferimento. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 19 aprile 2013, n. 9569, la quale ha affrontato il caso del contribuente che, dopo la registrazione del decreto di trasferimento, aveva chiesto all’agenzia delle entrate il rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza, dichiarando, appunto, di possedere i benefici per fruire dell’agevolazione.

Alla stessa conclusione era giunta, in passato, anche l’agenzia delle entrate con la risoluzione 3.10.2008, n. 370, con la quale, appunto, era stato affermato che un atto integrativo del decreto di trasferimento per fruire delle agevolazioni "prima casa" poteva intervenire, al più tardi, prima della registrazione del decreto, precisando che l’atto integrativo doveva rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma che l’autentica della sottoscrizione poteva intervenire anche da un pubblico ufficiale che non fosse il Giudice dell’esecuzione.

In ogni caso suggeriamo, per evitare inconvenienti, di muoversi prima della predisposizione del decreto (magari contestualmente al versamento del saldo).

rickhunter pubblicato 07 dicembre 2020

Grazie, sì è chiaro, nel momento in cui ti richiedono il saldo ci sono anche le imposte tra cui quella di registro. La differenza nel mio caso non sarebbe molto elevata diciamo da valore catastale il 9% sarebbe circa 2700 euro, mentre usufruendo del 2% comunque dovrei pagare un'imposta minima di mille. Ma questa istanza, va fatta all'agenzia delle entrate Prima che il delegato alla vendita richieda il sado? O c'è un modo all'interno della procedura di offerta di potersene avvalere di modo che tutto poi vada in automatico senza ulteriori onere per l'acquirente?

Per essere molto pratici, a chi e con quali modalità va fatta questa istanza e con quali tempi rispetto alla richiesta del saldo, in modo che non si costringa il delegato ad inviarne due con la correzione? 

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 10 dicembre 2020

Non esistono regole formali precise. Come dicevamo l'importante è muoversi prima del decreto di trasferimento. Se si vuole la dichiarazione può essere resa anche all'interno dell'offerta di acquisto.

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