SRL estinta

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  • Ultimo messaggio 08 giugno 2019
gloria1 pubblicato 04 giugno 2019

La notifica di un pignoramento ad una SRL(non debitore esecutato) ,cancellata da più di 2 anni dal registro delle imprese, riguardante beni immobili che risultano tuttora nei registri immobiliari proprietà della srl , comporta l' inammissibilità ,d'ufficio da parte del G.E.,della procedura esecutiva immobiliare? Grazie e buonasera a tutti.

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2019

La domanda rivela il fatto che nella liquidazione della società qualcosa è andato storto, poiché non è possibile che una s.r.l. cancellata sia ancora proprietaria di beni, i quali evidentemente non sono stati liquidati dai liquidatori.

Ai sensi dell’art. art. 2487, allorquando si verifica una causa di scioglimento della società, occorre procedere alla nomina dei liquidatori, i quali debbono provvedere, tra l’altro, alla “alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi”. La deliberazione della messa in liquidazione deve essere resa nota mediante iscrizione nel registro delle imprese, e la denominazione sociale deve essere modificata con l’aggiunta che la società è “in liquidazione”, per cui, ad esempio, la “tizio s.r.l.” diviene “tizio s.r.l. in liquidazione” (così l’art. 2487 bis c.c.).

A norma dell’art. 2495 c.c., approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta la quale i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. V, 16.6.2017, n. 15035) che “In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali”, aggiungendosi che (sez. I, 15.11.2016, n. 23269) “L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione”.

I dati normativi e giurisprudenziali sin qui rappresentati consentono allora di affermare che, avvenuta l’estinzione della società, i beni che ne costituiscono il patrimonio e che non sono stati liquidati diventano proprietà comune dei singoli soci, sicché il pignoramento dovrà essere loro notificato, dovendosi altresì procedere alla trascrizione del trasferimento dei beni pignorati dalla società medesima ai soci, in ragione delle rispettive quote.

Ergo, un pignoramento notificato nei confronti della società estinta è improduttivo di effetti.

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