SPESE TRASLOCO MOBILI

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  • Ultimo messaggio 01 maggio 2019
silvietta1955 pubblicato 29 aprile 2019

Buongiorno,

io e mio marito, ci siamo aggiudicati un immobile all'asta: la perizia viene realizzata con la presenza del mobilio (di pessima qualità).  Perizia di 5 anni fa (!).

Io e mio marito abbiamo visto l'immobile arredato.

A seguito della nostra aggiudicazione scopriamo che l'immobile è stato liberato di parte degli arredi presenti: delle cose più semplici da trasportare....e i mobili di legno massello....dei matusalemme degli anni 20....li hanno lasciati..

Posso chiedere alla procedura fallimentare un rimborso spese per il trasloco?
Mi occorre un preventivo/o posso richiedere un forfait?

Mi consigliate come muovermi?

Grazie e saluti.

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

Per rispondere all’interrogativo formulato è, a nostro avviso, fondamentale sapere se vi è già stata consegna dell’immobile, con immissione in possesso degli acquirenti, oppure no.

Nel primo caso i nuovi proprietari avendo presa in consegna il bene e non avendo espresso alcuna riserva in proposito, hanno implicitamente accettato la situazione di fatto, per cui riteniamo difficile che ex post possano dolersi della mancata liberazione dell’appartamento dai mobili.

Se invece la consegna non è ancora avvenuta, riteniamo che vi siano degli spazi di tutela.

Procediamo con ordine.

Dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui la vendita si è svolta in seno ad una procedura fallimentare.

Se così è, le possibilità di tutela passano attraverso la verifica della possibilità che anche nelle vendite fallimentari possa essere adottato l'’ordine di liberazione previsto dall’art. 560, comma terzo, c.p.c., il quale prevede tra l'altro (nell'esecuzione individuale), che la liberazione del bene (da persone e cose) sia eseguita a cura del professionista delegato.

La giurisprudenza di merito (senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013) lo ammette quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile.

Più recentemente (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) si è aggiunto che anche quando la vendita si sia svolta mediante procedure competitive questa possibilità deve ammettersi. A tale proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione. 

Se si accoglie questa impostazione (secondo noi condivisibile) la liberazione del bene dai mobili che lo occupano grava sulla curatela.

Per concludere, se la consegna del bene non è ancora avvenuta, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al custode che proceda alla liberazione dell’appartamento dai mobili ai sensi dell’art. 560 c.p.c.

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