Nel rispondere alla domanda osserviamo in via preliminare che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2 comma 7) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene (oltre alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale), il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione.
A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).
L’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.
Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre (ma la riduzione è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato) l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.
Infine, sempre il comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.
Nulla si dice a proposito delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, e dunque riteniamo che se nulla si dice nell’ordinanza di vendita esse gravino sulla procedura.
Invero, si è detto in giurisprudenza che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25 luglio 2002).
Sulla scorta di queste premesse riteniamo che, applicando l’ultimo capoverso del citato comma 7, il giudice potrebbe porre a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli e rimodulare il compenso del delegato in conseguenza di questa scelta, anche se occorrerebbe darsi conto dei giustificati motivi che risiedono alla base di questa scelta.