Spese trasferimento immobile

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2020
andreibb pubblicato 13 marzo 2020

Salve a tutti, 

Sono Andrea aggiudicatorio di un appartamento, bene che risultava libero, il bene aggiudicato nel 2020 per €152.000, il delegato mi riporta spese inerenti al trasferimento, stima per circa 9.500 da bonificare 6.200 al tribunale e altri 3.300 a lui, la mia principale domanda è : visto che nel avviso di vendita si fa riferimento a compensi a norma del decreto ministeriale n227 del 2015, non dovrei pagare solo il tribunale e poi sarà il tribunale a saldare il delegato? 

Nei 6.200 sono previsti anche 1.500 margine di rischio ? sono tenunto a pagarli ? non ho visto scritto niente a riguardo.

Nell'avviso di vendità / perizia e/o altro documento a disposizione non si fa rifermento alle ipoteche/cancellazioni da fare e quanti sono, le spese gravano sulla procedura o sul aggiudicatario ? 

Grazie mille.

AndreiBB

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inexecutivis pubblicato 13 marzo 2020

Il compenso che le è stato richiesto ci sembra assolutamente esorbitante.

L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%

Le suggeriamo pertanto di acquisire copia del decreto di liquidazione adottato dal Giudice.

inexecutivis pubblicato 13 marzo 2020

In ogni caso, ogni somma dovrà essere versata alla procedura, a meno che non risulti una previsione diversa nell'ordinanza di vendita.

andreibb pubblicato 13 marzo 2020

Grazie per la celerità, quindi praticamente non dovrei saldare direttamente al delegato alla vendita, ma solo al tribunale, come dalla procedura /avviso di vendita, ho capito bene ?

andreibb pubblicato 17 marzo 2020

 

Salve, chiedo un'ulteriore consiglio, sono riuscito nel frattempo a chiarire con il delegato le varie spese e la somma richiesta al momento risulta essere 6000 €, per cui sorge un'altra questione, quando il bene è andato all'asta cioè 2016 , nel primo avviso di vendita si fa riferimento per i compensi al delegato delle somme 500 per decreto e 230 pe ogni cancellazione, invece al momento dell'acquisto nel 2020 quando è avvenuta l'aggiudicazione si fa ai compensi spettanti in base al 227 del 2015 , in questo caso, quale è da prendere come riferimento ? personalmente io ho fatto riferimento a quello del 2020 , invece il delegato a quello iniziale del 2016, e giusto ? Grazie 
AndreiBB

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2020

Rispondiamo alle ulteriori richieste di precisazione osservando che a nostro avviso occorre avere riguardo al dm 227/2015.

In primo luogo ribadiamo che a norma dell'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c., il compenso dovuto al professionista delegato viene liquidato dal giudice dell'esecuzione. Dunque, sarà il giudice dell'esecuzione che nell’emettere il provvedimento di liquidazione individuerà la normativa applicabile.

In ogni caso, siamo dell’avviso per cui per la determinazione del compenso dovuto dovrà aversi riguardo alla normativa vigente nel momento in cui il decreto di liquidazione viene emesso virgola e dunque occorrerà avere riguardo al DM 227 del 2015. In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con riferimento ai compensi spettanti all'avvocato (Cass. Sez. U, 12/10/2012 n. 17405).

albyserse pubblicato 20 marzo 2020

Buongiornio volevo chiedere se era leggittimo che il tribunale liquidi A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

  oltre ai € 550,00 a titolo di onorari ex art. 2 DM 227/2015, oltre i.v.a. ed oneri previdenziali

anche € 450,00 a titolo di onorari per le cancellazioni delle formalità di trascrizione ed iscrizione

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2020

 Nel rispondere alla domanda osserviamo in via preliminare che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2 comma 7) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene (oltre alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale), il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

L’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre (ma la riduzione è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato) l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, sempre il comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.

Nulla si dice a proposito delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, e dunque riteniamo che se nulla si dice nell’ordinanza di vendita esse gravino sulla procedura.

Invero, si è detto in giurisprudenza che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25 luglio 2002).

Sulla scorta di queste premesse riteniamo che, applicando l’ultimo capoverso del citato comma 7, il giudice potrebbe porre a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli e rimodulare il compenso del delegato in conseguenza di questa scelta, anche se occorrerebbe darsi conto dei giustificati motivi che risiedono alla base di questa scelta.

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