inexecutivis
pubblicato
20 settembre 2017
La domanda contiene alcune inesattezze. Cerchiamo di fare chiarezza.
Se l’immobile è soggetto ad IVA l’aliquota sarà del 10% alla quale andranno aggiunti €. 200,00 per l’imposta ipotecaria (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) ed €. 200,00(art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) per l’imposta catastale.
L’imposta di registro sarà invece dovuta nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 TUR della nota all’art. 1 della tariffa.
Se invece l’immobile non è soggetto ad iva, l’aliquota dell’imposta di registro sarà pari al 9%. L’importo non potrà comunque essere inferiore ad €. 1.000,00 (a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23); andranno poi aggiunti 50 euro per l’imposta ipotecaria e 50 euro per l’imposta catastale (a mente del comma terzo della medesima disposizione).
Quanto al compenso al professionista delegato, allo stesso andrà aggiunto il contributo previdenziale (4%) e l’iva (22%) se il regime fiscale del professionista delegato lo rende soggetto passivo IVA.
In ordine alle spese condominiali, a mente dell’art. 63 disp att c.p.c. gravano sull’acquirente quelle insolute che si riferiscono all’anno in corso ed all’anno precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.
A proposito delle mutuo, le spese notarili per la tipula del relativo contratto sono a carico del mutuatario, salvo diverso accordo con la banca (mutuante).
Infine, il fatto che l’inquilino sia moroso non costituisce un “problema” per l’acquirente. Questi, infatti, acquisisce il diritto a percepire i canoni dalla data del decreto di trasferimento.
Comunque possono essere chieste informazioni al custode, il quale ha l’obbligo di provvedere alla riscossione dei canoni.