Il tema della fatturazione delle spese della procedura esecutiva è fonte di frequente incertezza.
Va detto in argomento che l'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), dispone che il curatore anticipa le seguenti spese:
- spese degli atti processuali che compie;
- spese degli atti processuali che chiede;
- spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
Da questa norma si comprende che il creditore è tenuto ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal Giudice) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all’art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
A nostro avviso aul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell’art. 21, coma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi.
Invero, l’attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
Dunque la fattura dovrà essere emessa nei confronti della procedura o al più nei confronti dell'esecutato, specificandosi che viene pagata con danaro anticipato dal creditore.