inexecutivis
pubblicato
15 luglio 2018
Più che al g.e., riteniamo che l'autorizzazione vada richiesta al custode, che sotto il controllo e la direzione del Giudice provvede alla conservazione ed amministrazione del bene pignorato ai sensi dell'art. 559 c.p.c.
Osserviamo comunque detta autorizzazione non è scontata. Occorre infatti osservare che a mente dell'art. 843 c.c., il proprietario di un bene (e per esso, nel caso di pignoramento, il custode), deve permettere l'accesso e il passaggio nella sua proprietà al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, a condizione che ne venga riconosciuta la necessità, e se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
La giurisprudenza a proposito di questa norma ha osservato che ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 cod. civ., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio (Cass. Sez. 2, 26.11.2008, n. 28234).
Questo vuol dire, nel caso di specie, che i proprietari degli altri appartamenti dovranno probabilmente provvedere a spostare il quadro elettrico.