Spese relative a Custodia Condiminio

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  • Ultimo messaggio 15 luglio 2018
adeled'arcangelo pubblicato 22 giugno 2018

Chiedo se è possibile esimersi dal pagamento della voce di spesa per Custodia Condominio, qualora la custodia sia stata affidata a persona per cui molti condomini hanno espresso dubbi sulla affidabilità e tutela della privacy, denunciando con proteste e lamentele a vario titolo alcuni atteggiamenti inopportuni della persona incaricata a tenere l'incarico.

Si può attuare una forma di protesta da parte dei condomini che non ritenevano la persona presa in prova, e a cui è stato confermato l'incarico, degna di fiducia (per motivi anche seri), evitando di pagare le spese relative al portinariato?

Grazie per l'attenzione.

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inexecutivis pubblicato 26 giugno 2018

In linea di principio la risposta è negativa. Tuttavia la domanda ci pare assai generica ed imprecisa, per cui non siamo in grado di fornire alcuna risposta.

giusepperagusa pubblicato 11 luglio 2018

Buona sera le chiedo cortesemente un consiglio. Ho ricevuto un ordine di liberazione di un immobile pignorato. All'interno del suddetto immobile è presente un quadro eletrtrico che alimenta una pompa della biologica al servizio di diversi appartamenti privati. Bisogna chiedere l'autorizzazione al G.E. per accedere all'immobile tutte le volte che si necessita operare sulla biologica tramite l'impianto elettrico.

inexecutivis pubblicato 15 luglio 2018

 Più che al g.e., riteniamo che l'autorizzazione vada richiesta al custode, che sotto il controllo e la direzione del Giudice provvede alla conservazione ed amministrazione del bene pignorato ai sensi dell'art. 559 c.p.c.

Osserviamo comunque detta autorizzazione non è scontata. Occorre infatti osservare che a mente dell'art. 843 c.c., il proprietario di un bene (e per esso, nel caso di pignoramento, il custode), deve permettere l'accesso e il passaggio nella sua proprietà al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, a condizione che ne venga riconosciuta la necessità, e se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

La giurisprudenza a proposito di questa norma ha osservato che ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 cod. civ., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio (Cass. Sez. 2, 26.11.2008, n. 28234).

Questo vuol dire, nel caso di specie, che i proprietari degli altri appartamenti dovranno probabilmente provvedere a spostare il quadro elettrico.

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