Spese per la vendita all'asta

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  • Ultimo messaggio 27 luglio 2019
claudia@2019 pubblicato 18 luglio 2019

Buonasera,  avrei un po' di domande da porre..

1/in caso di vendita all'asta, le spese sono a carico di acquista l'immobile?

2/se l'appartamento da stimare dal ctu, rispetto a quando è stato acquistato, è stato impreziosito e reso più confortevole con tipo aria condizionata, cancello automatico, aumento della metratura ecc, questo incide sul valore? Ovvero viene stimato allo stato attuale?

(in pratica diciamo che il prezzo di acquisto è stato 150.000€, poi sono stati spesi 20.000€ per migliorie, il valore della casa sarà 170.000?)

 

grazie

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inexecutivis pubblicato 22 luglio 2019

Rispondiamo all’interrogativo premettendo che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quindi, una prima spesa è quella relativa alla quota parte del compenso dovuto al delegato.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

- quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

- quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 825,00;

- quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Inoltre, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 prevede che siano posti a carico dell’aggiudicatario (oltre alla metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, e di cui si è detto) le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale; quindi, implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Va tuttavia ricordato che secondo taluna giurisprudenza “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili” (Cass. 25 luglio 2002, n. 10909).

claudia@2019 pubblicato 22 luglio 2019

Grazie, molto esaustivo!

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2019

grazie a lei!

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