SPESE LIBERAZIONE

  • 599 Viste
  • Ultimo messaggio 06 luglio 2017
betta77 pubblicato 03 luglio 2017

Buongiorno,

in qualità di custode giudiziario, ho provveduto ad eseguire l'ordine di liberazione di un immobile, occupato dal debitore,  emesso a marzo 2017 da parte del G.E.in seguito a mia richiesta,  (il quale mi autorizzava fin da subito a chiedere l'intervento della forza pubblica, del fabbro per la sostituzione della serratura e del medico legale, in caso di necessità) con l'intervento della forza pubblica e sostituzione della serratura. 

Posto che la liberazione deve attualmente avvenire senza spese per l'aggiudicatario, la mia ordinanza di vendita, emessa nel mese di novembre 2016, , pur prevedendo  che "la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode e a spese della procedura al più tardi al momento dell'aggiudicazione provvisoria", prevede altresì testualmente che "l'aggiudicatario potrà richiedere, ancor prima del decreto di trasferimento, al custode, di procedere alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo. I relativi oneri, anche se sostenuti prima del decreto di trasferimento, saranno posti a carico esclusivo dell'aggiudicatario". 

Precisando che l'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione provvisoria, mi ha richiesto la liberazione dell'immobile, senza nulla specificare in merito alle spese, sono a chiedere un Vs. parere sulla correttezza di addebitare le spese relative alla sostituzione della serratura in capo all'aggiudicatario.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 06 luglio 2017

Onestamente non riusciamo a comprendere il contenuto dell’ordinanza di vendita, che sul punto sembrerebbe contenere una contraddizione.

Invero, da un lato di si dice che le spese dell’ordine di liberazione sono a carico dell’aggiudicatario; dall’altro si specifica che in caso di richiesta dell’aggiudicatario i relativi costi sono a suo carico.

Il tenore dell’art. 560, comma terzo, nel testo riscritto in sede di conversione del d.l. 59/2016 è chiaro nel prevedere che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente”.

A nostro avviso questa norma non lascia spazio a residui di dubbio in ordine al fatto che le spese di esecuzione dell’ordine di liberazione vadano poste a carico dell’aggiudicatario.

Parimenti inequivocabile sembra anche il fatto che a mente del successivo coma quarto la liberazione dell’immobile debba essere eseguita dal custode (ma così anche nel previgente testo della norma).

 

È vero che, come affermato in giurisprudenza (cass. 9255/2015), l’ordinanza di vendita è lex specialis del subprocedimento di vendita del compendio pignorato, ma riteniamo che essa non può spingersi fino al punto di disporre contro il contenuto precettivo delle disposizioni codicistiche, sicché nel contrasto tra la prima e le seconde queste ultime devono prevalere, a meno che da una lettura complessiva del sistema normativo non si possa ricavare che quelle disposizioni possono essere derogate dal ge, il che non ci sembra nel caso di specie.

Close