Spese legali in prededuzione

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  • Ultimo messaggio 28 maggio 2022
micmarche pubblicato 19 maggio 2022

Salve,

devo procedere alla redazione del progetto di distribuzione in una procedura esecutiva immobiliare.

Il ricavato della vendita è pari ad € 76.000.

Il creditore procedente, assistito da garanzia ipotecaria (ipoteca volontaria iscritta nel 2004), trasmette note precisazione del credito chiedendo l'ammissione per € 5.000,00 in prededuzione per spese vive; € 3.000,00 in prededuzione per compensi legali; € 140.000,00 in grado ipotecario; € 57.000,00 in chirografo.

Il creditore intervenuto, assistito da garanzia ipotecaria (ipoteca giudiziale inscritta nel 2010), trasmette note precisazione del credito chiedendo l'ammissione per € 700,00 in prededuzione per compensi legali ; € 23.000,00 in grado ipotecario; € 1.400,00 in chirografo.

Il predetto creditore intervenuto ha ipoteca di secondo grado e quindi non verrà sicuramente soddisfatto essendo il ricavato della vendita insufficiente finanche a coprire il creditore procedente (ipotecario di primo grado).

Il mio dubbio, però, riguarda le spese in prededuzione richieste dal suddetto creditore intervenuto - ipotecario di secondo grado - per compensi professionali. Queste ultime seguono il grado di ipoteca? In tal caso non gli spetterebbe niente in concreto. O devo collocarle in prededuzione e riconoscergliele a prescindere dal grado di ipoteca?

Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente chi potrà essermi di aiuto.

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2022

La risposta richiede lo svolgimento di alcune premesse intorno alla categoria delle “spese di giustizia”

Si tratta, secondo l’art. 2770 c.c., dei “crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.

Il credito per spese di giustizia è dunque il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all’art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l’esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.

Tali spese gravano in “prededuzione” sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale “i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi”), 2770 c.c. (il quale dispone che “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) e 2777 c.c. (in forza del quale “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”).

Le spese dell’esecuzione sostenute dai creditori intervenuti e quelle sostenute dal creditore procedente che non godono della collocazione di cui all’art. 2770 c.c., concorrono alla distribuzione del ricavato negli stessi termini in cui vi concorrono i crediti in funzione dei quali sono state sostenute. La norma di riferimento è l’art. 2749 c.c., a mente del quale “il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione”.

Fatta questa premessa, non crediamo che le spese legali del creditore intervenuto possano collocarsi in prededuzione, atteso che esse non sono state sostenute nell’interesso comune di tutti i creditori (come invece ad esempio accade per il creditore procedente, che introduce l’esecuzione a beneficio di tutti).

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