Buongiorno,
ho acquistato un appartamento all'asta, l'amministratore di condominio come da prassi secondo l'art.63 mi fa carico delle spese relative all'anno in corso e al precedente. All'interno di questi due anni vi sono anche le spese legali dovute all'avvocato che l'amministratore ritiene addebitare tutte a mio carico essendo subentrato al condomino moroso.
Gradirei una vostra opinione in merito in quanto, sebbene da vostre risposte precedenti sullo stesso tema anche voi ritenete che le spese legali debbano essere sostenute dal condomino subentrante qualora esse ricadano nell'anno in corso e precedente, non mi è chiaro in che misura, se totalmente o in proporzione e soprattutto se effettivamente dovute poichè da una sentenza della cassazione (Cass. civ. Sez. II, 18/06/2014, n. 13885). Si evince quanto segue:
''Nel merito della pretesa, la Corte di Cassazione rileva come "la riduzione ad opera del condominio della somma dovuta a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo non fa altro che dimostrare la fondatezza dell'opposizione.
E, comunque, è contrario ad ogni principio generale del sistema normativo italiano e, in ogni caso, ai principi che governano i rapporti all'interno di un condominio che le spese affrontate per il recupero dei contributi dovuti dal condomino moroso siano posti interamente a carico del medesimo", di talché il condominio con l'addebito di somme non dovute avrebbe abusato dei suoi poteri.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e dichiara la nullità della delibera impugnata, con condanna del condominio alla refusione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio in favore del condomino ricorrente.
L'anzidetto principio, ovviamente, risulta applicabile fino a quando non intervenga una pronuncia giudiziale che addebiti interamente le eventuali spese di giudizio alla parte soccombente che, conseguentemente, si dovrà fare interamente carico dei relativi costi.
Fermo restando che "in tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ."
Nel mio caso io sono il condomino subentrante e neanche il condomino moroso dunque sorge un altro problema e cioè che le spese legali non sono obbligazioni propter rem che riguardano l'immobile e quindi non possono essere trasferite all'acquirente.
Cosa ne pensate?
Grazie