spese imposte e oneri vari

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  • Ultimo messaggio 31 ottobre 2018
Giusy pubblicato 15 ottobre 2018

Buongiorno, 

sarei interessata all'acquisto di un immobile all 'asta 

Non ho chiarissimo i costi da sostenere a seguito dell acquisto.

Si tratterebbe di una seconda casa, vendita non soggetta a IVa e l'acquisto all'asta verrebbe fatta a seguito dell'accensione di un mutuo.

Oltre al prezzo di aggiudicazione (ipotizziamo sarà di  80 000 euro), i costi da sostenere sono i seguenti? 

IMPOSTA DI REGISTRO (9% del valore catastale aumentato del 5% e moltiplicato per 120; oppure, se piu' conveniente, il 9% del prezzo di aggiudizione);

IMPOSTA IPOTECARIA: 50 EURO

IMPOSTA CASTASTALE: 50 EURO

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO: 550 EURO (perchè PREZZO DI ACQUISTO INFERIORE A 100 000Euro)

CANCELLAZINE PREGIUDIZIEVOLI : qual 'è l 'ammontare? come si calcola

CANCELLAZIIONE IPOTECA: 35 EURO O LO 0.50% del valore di aggiudicazone?

CANCELLAZIONE PIGNORAMENTO: qual 'è l 'ammontare? come si calcola?

ONERI DI REGISTRO CATASTALE: qual 'è l 'ammontare? come si calcola?

SPESE NOTARILI PER L A'CCENSIONE MUTUO: come si calcola?

SPESE CONDOMINIALI DELL 'ANNO IN CORSO E PRECEDENTE

 

 

Grazie in anticipo 

saluti

 

 

 

 

 

 

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mescitorem pubblicato 15 ottobre 2018

mi associo alla domanda chiedendo inoltre, visto che non è specificato dell'avviso di vendita, in quali casi si paga l'iva ed in quali l'impsota di registro per un immobile costruito oltre 5 anni fa!

grazie

inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

La quota di compenso a carico dell’aggiudicatario è corretta. Precisiamo, tuttavia, che essa rappresenta l’importo netto, cui va aggiunto il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Quanto ai costi di cancellazione, in primo luogo consigliamo di verificare se l’ordinanza di vendita prevede che i costi di cancellazione dei gravami sono stati posti a carico dell’aggiudicatario, poiché se così non fosse, i relativi costi saranno a carico della procedura.

Se invece l’ordinanza di vendita dovesse esprimersi nel senso di accollare le relative spese all'acquirente, forniamo di seguito le indicazioni necessarie per calcolare i costi di cancellazione.

In primo luogo va operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00 ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (come detto, €. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Da ultimo, per quanto attiene alla cancellazione del pignoramento, essa sconta:

€. 200 per l’imposta ipotecaria (art. 15 della tariffa allegata al d.P.R. 347/1990);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassai ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347).

inexecutivis pubblicato 19 ottobre 2018

Rispondendo alla domanda di masitorem osserviamo quanto segue.

La risposta alla domanda formulata si ricava dalla lettura dell’art. 10, comma primo n. 8-ter D.P.R. 633/1972, a mente del quale le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Invece, in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

mescitorem pubblicato 19 ottobre 2018

Quindi nel caso di una abitazione costruita oltre 5 anni si paga l'imposta di registro e NON L?IVA a meno che il costruttore-venditore non lo dichiari espressamente (cosa impossibile nel caso di fallimento del venditore)!

é corretto la mia interpretazione?

Giusy pubblicato 20 ottobre 2018

La ringrazio per l esauriente riposta.

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2018

La sua impostazione è corretta, cona la sola avvertenza che in caso di fallimento (da non confondersi con l'esecuzione forzata individuale) l'opzione iva viene esercitata dal curatore, il quale si sostituisce al fallito nell'adempimento e nella titolarità delle obbligazioni tributarie sorte dopo la dichiarazione di fallimento.

aciredef67 pubblicato 24 ottobre 2018

Salve, riguardo all'imposta di registro di un box auto acquistato all'asta e che ha un valore catastale rivalutato di circa 11000, per considerarlo pertinenza della prima casa e quindi acquistarlo con i benefici di prima casa, a che distanza deve trovarsi al massimo dall'appartamento? l'imposta del 2% verrebbe 220 € o vale anche per le pertinenze il fatto che l'imposta di registro dev'essere almeno di 1000€?

Il delegato mi ha fatto un conto strano, mettendo il 3% , ecco come fa il calcolo:

Tasse per trasferimento 3% sul prezzo valore (11.607,75) = 348,23 oltre 200 + 200 per tasse ipotecarie e catastali per un totale di € 748,23 € 294,00 per cancellazioni trascrizioni (che Le verranno restituite). Totale 1042,23

Non vorrei pagare né di piú, né di meno, mi è già capitato che il notaio interpretasse a modo suo le tasse da pagare e che dopo anni mi arrivasse un controllo con sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (che poi fortunatamente il notaio si è accollato essendo stato un suo errore....ma la cartella era intestata a me e avrebbe potuto infischiarsene)

Grazie e cordiali saluti

mescitorem pubblicato 24 ottobre 2018

La sua impostazione è corretta, cona la sola avvertenza che in caso di fallimento (da non confondersi con l'esecuzione forzata individuale) l'opzione iva viene esercitata dal curatore, il quale si sostituisce al fallito nell'adempimento e nella titolarità delle obbligazioni tributarie sorte dopo la dichiarazione di fallimento.

ma se tra l'esecuzione individuale e l'asta è subentrato il fallimento (quindi con curatore estraneo alla prima procedura) è vero che decide l'Agenzia delle Entrate? ed in questo caso ci si può opporre?

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

rispondiamo ad aciredef67 osservando che secondo noi i calcoli effettuati dal delegato non sono corretti.

L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa (e della relativa pertinenza) è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Ricordiamo inoltre che la nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) configura come pertinenze (in quanto tali assoggettabili alla medesima aliquota prevista per la prima casa) soltanto le categorie catastali C/2, (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

rispondendo a mescitorem ribadiamo che nel caso di fallimento l'opzione iva viene esercitata dal curatore

cesare pubblicato 27 ottobre 2018

In cosa consistono i "benefici per il rivenditore entro il triennio" che trovo riportati come opzione sul fac-simile domanda di partecipazione a vendita delegata del Tribunale di Monza? chi li può richiedere?

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2018

Secondo noi si tratta di un refuso.

Non ci risultano agevolazioni per il rivenditore entro il triennio.

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