Spese fallimento esecutato

  • 1,3K Viste
  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2017
duke64 pubblicato 09 gennaio 2017

Devo procedere alla predisposizione della bozza di un piano di riparto in una esecuzione immobiliare in cui il debitore esecutato è stato anche dichiarato fallito. Il G.D. su istanza del Curatore ha liquidato le spese di procedura e il Tribunale il compenso del curatore autorizzandolo ad intervenire nella procedura esecutiva per richiedere il pagamento delle somme.

L'avvocato incaricato dal curatore nell'atto di intervento richiede le somme liquidate nel fallimento in prededuzione in quanto spese di giustizia.

Se non sbaglio nella procedure esecutive individuali non esiste il concetto di prededuzione. Esistono le spese di giustizia sostenute nell'inetersse di tutti i creditori che devono essere soddisfatte prima anche dei crediti ipotecari ai sensi dell'art. 2770 c.c.

Siete a conoscienza qualche documento di giurisprudenza o ancora meglio legislatvio che aqffermi una o l'altra tesi? Io non sono risuscito a trovare alcun documento. Grazie.

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2017

Il dato normativo da lei ricostruito è corretto, nei termini che ci apprestiamo a rappresentarle.

I crediti per spese di giustizia sono i “crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori”.

Tali spese gravano in “prededuzione” sulla massa attiva, nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale “i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi”), 2770 c.c. (il quale dispone che “i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi”) per il quale l’art. 2777 c.c. dispone che “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”.

Fatta questa premessa, il suo dubbio si risolve osservando che i crediti per spese di giustizia, nei termini in cui sono definiti dalle norme appena richiamate, altro non sono se non i crediti sorti “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” di cui all’art. 111, ultimo comma, l.fall.

 

Questi crediti, in definitiva, andranno soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 2755 c.c.

Close